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REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936, n. 2144

Disciplina degli Istituti di vigilanza privata. (036U2144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1937, n. 526 (in G.U. 01/05/1937, n.101).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-12-1936
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi di P. S. approvato con R.  decreto
18 giugno 1931, n. 773; 
 
  Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935,  n.  1932,  convertito
nella legge 19 marzo 1936, n. 508, circa la disciplina delle  guardie
particolari giurate; 
 
  Ritenuta l'urgente ed  assoluta  necessita'  di  dare  al  questore
maggiori  poteri  sull'ordinamento  e  sulla  vigilanza  dei  servizi
assunti dagli Istituti di vigilanza privata; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno,  di  concerto  col
Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  - Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art.
134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio  decreto
18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di
proprieta' mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano
alla loro  dipendenza  non  meno  di  venti  guardie  giurate,  fermo
restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della  licenza
di polizia,  sono  posti,  per  quanto  riguarda  il  servizio,  alla
dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento. 
 
  Il questore ha facolta', quando lo ritenga opportuno, di sottoporre
alla disciplina del presente decreto anche gli istituti  che  abbiano
meno di venti guardie.