REGIO DECRETO-LEGGE
12
novembre
1936
, n. 2144
Disciplina degli Istituti di vigilanza privata. (036U2144)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare al questore maggiori poteri sull'ordinamento e sulla vigilanza dei servizi assunti dagli Istituti di vigilanza privata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
- Gli Istituti di vigilanza privata, costituiti a termini dell'art. 134 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del questore che ne vigila pure l'ordinamento.
Il questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del presente decreto anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie.
Art. 2
- Il questore può delegare ad un funzionario dipendente le attribuzioni di cui all'articolo precedente.
Art. 3
- Salvo il caso previsto dall'art. 139 della legge di P. S. le guardie particolari di che all'art. 1 non possono essere distratte dal loro servizio.
Art. 4
- È attribuito al questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del prefetto.
Art. 5
- Il presente decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da Enti pubblici, altri Enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 6
- Le infrazioni al presente decreto sono punite a sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi di P. S. approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 7
- Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per la grazia e giustizia, verranno emanate le disposizioni che potranno occorrere per l'esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Solmi
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 106. - Mancini.