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REGIO DECRETO-LEGGE 4 giugno 1936, n. 1336

Norme per le gestioni governative di ferrovie concesse all'industria privata. (036U1336)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1936, n. 2424 (in G.U. 19/02/1937, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-7-1936 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di precisare e completare le disposizioni dell'art. 184 del testo unico di leggi approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 184 del testo unico delle disposizioni di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è così modificato e completato:

«Qualora l'esercizio di una ferrovia pubblica venga interrotta sulla totalità o su parte del percorso senza che il concessionario provveda immediatamente a ripristinarlo, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie e automobili) prefigge un termine perentorio al concessionario per il ristabilimento regolare del servizio. Scaduto tale termine il concessionario che non abbia adempiuto all'ingiunzione, senza che - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione - risulti dimostrata l'esistenza di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal fatto proprio, decade dalla concessione e vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.

«Anche in pendenza del termine anzidetto il Ministero delle comunicazioni potrà prendere d'ufficio, a spese e rischio del concessionario, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio assumendone eventualmente anche la gestione.

«In ogni caso la gestione governativa può essere effettuata fino a quando le condizioni per la riconsegna della linea al concessionario, o, quando questo sia stato dichiarato decaduto, per la consegna ad altro Ente, siano tali da assicurare - a giudizio esclusivo dell'Amministrazione - la regolarità e continuità del servizio».