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REGIO DECRETO 23 dicembre 1935, n. 2569

Applicazione in Libia di nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie del Regno. (035U2569)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/05/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-5-1936 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, che approva l'Ordinamento sanitario per le Colonie;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le colonie è autorizzato ad emanare provvedimenti che diano applicazione, nella Colonia Libica, alle nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie e adeguino i servizi di vigilanza ed assistenza sanitaria all'ordinamento amministrativo, anche in deroga delle disposizioni approvate col R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, per l'ordinamento sanitario nelle Colonie.