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REGIO DECRETO 23 dicembre 1935, n. 2552

Proroga al 31 dicembre 1936 delle disposizioni del R. decreto 1 dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denunzie e dei contributi sindacali obbligatori. (035U2552)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1936 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1936 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.

È altresì prorogato l'art. 2 del R. decreto 20 dicembre 1934, n. 2299, che fissa la misura del contributo a carico dei proprietari di fabbricati in L. 0,20 per ogni cento lire di reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un minimo di L.
0,50.