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REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 376

Esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico. (036U0376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 gennaio 1937, n. 169 (in G.U. 04/03/1937, n.53).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-3-1936 al: 10-6-1946
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, costituito dell'Istituto Mobiliare Italiano, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, nonché le altre disposizioni modificative ed integrative riguardanti detto Istituto;
Visto il R. decreto 20 dicembre 1914 n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, costitutivo del Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali, nonché tutti gli altri provvedimenti modificativi ed integrativi riguardanti detto Consorzio;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, costitutivo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale, nonché gli altri decreti modificativi ed integrativi riguardanti detto Istituto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1026, n. 100;
Ritenute l'assoluta necessità e l'urgenza di estendere le facoltà e la organizzazione dell'Istituto Mobiliare Italiano e di costituirlo in massimo organo per l'esercizio del credito mobiliare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto Mobiliare Italiano è autorizzato a concedere operazioni di credito anche per la durata superiore a 10 anni e fino al massimo di
20. In corrispondenza, esso è autorizzato ad emettere, obbligazioni ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a 10 anni e fino alla durata massima di anni 20.