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REGIO DECRETO-LEGGE 6 febbraio 1936, n. 313

Applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio. (036U0313)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 maggio 1936, n. 1126 (in G.U. 24/06/1936, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-3-1936 al: 13-4-1950
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità urgente ed asoluta di provvedere, mediante interpretazione autentica, ad assicurare in modo costante ed uniforme, per tutti i dipendenti dello Stato, a qualunque categoria e Amministrazione appartengano, l'applicazione delle disposizioni concernenti il loro trattamento, e quello degli altri aventi diritto, in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. l.

L'inabilità di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili e militari di qualsiasi Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, danno luogo, nei confronti dello Stato, unicamente

al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza.

È esclusa ogni azione di danni da parte di chiunque altro.