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REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935, n. 2472

Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici. (035U2472)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 aprile 1936, n. 833 (in G.U. 19/05/1936, n.116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-2-1936 al: 21-7-1938
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla organizzazione provinciale e alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici, che rispondano ad esigenze civili e militari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo pompieri per la prevenzione ed estinzione incendi e per soccorsi tecnici in genere.

I servizi del Corpo hanno organizzazione provinciale, con comando nel capoluogo delle Provincie e distaccamenti nei centri più importanti; vengono effettuati mediante contributo obbligatorio di tutti i Comuni della Provincia.