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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935, n. 2081

Aggiornamento della legislazione relativa all'istruzione artistica e alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico. (035U2081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 marzo 1936, n. 498 (in G.U. 07/04/1936, n. 81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-12-1935 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1918, n. 1852;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e sue successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3164, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 21 maggio 1924-II, n. 1206, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 19 gennaio 1932-X, n. 1735;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n, 100;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di apportale modifiche ed aggiornamenti alla legislazione relativa all'istruzione artistica ed alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il governo dogli istituti Regi di istruzione artistica spetta al Ministro per l'educazione nazionale.

Tutti gli altri istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla sua vigilanza.