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REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935, n. 1987

Norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma 24 marzo 1932, n. 355. (035U1987)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 giugno 1936, n. 1210 (in G.U. 01/07/1936, n.150)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Norme per l'accertamento e riscossione dei contributi di miglioria
    per opere di piano regolatore.
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  • Norme integrative e modificative del R. decreto legge 6 luglio 1931, n.
    981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
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Testo in vigore dal:  13-12-1935 al: 30-6-1936
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare le norme per l'accertamento e la riscossione dei contributi di migliori in dipendenza di opere del piano regolatore di Roma, previsto nell'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 355, e di emanare altre disposizioni integrative della legge stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli affari dell'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai proprietari dei beni che sono avvantaggiati dalle opere compiute in attuazione del piano regolatore di Roma è imposto entro un quinquennio dalla data della ultimazione delle opere stesse il contributo di miglioria previsto dall'art. 7 del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

Il credito del Governatorato per il contributo di miglioria acquista efficacia reale con la trascrizione eseguita ai sensi dell'art. 5. Esso è riscosso contemporaneamente alla imposta fondiaria, con le forme ed i privilegi per questa stabiliti.

Il privilegio a favore del Governatorato per la totalità del contributo, interessi di mora ed accessori prende grado dopo quello riconosciuto allo Stato nel primo comma dell'art. 1962 c. c.

In caso di concorso con creditori ipotecari, iscritti anteriormente alla trascrizione preveduta dall'art. 5, il privilegio del Governatorato ha luogo sulla parte di prezzo che rispetto al complessivo ammontare di esso si trovi nello stesso rapporto in cui originariamente si trovava il contributo rispetto al valore attribuito al fondo dopo la miglioria.