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REGIO DECRETO-LEGGE 26 settembre 1935, n. 1867

Regificazione di Scuole e Istituti di istruzione media tecnica, pareggiati. (035U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 gennaio 1936, n. 56 (in G.U. 30/01/1936, n. 24).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054;
Veduto il R. decreto 6 giugno 1925-IV, n. 1084;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 118;
Veduta la legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta la necessità urgente di provvedere per l'anno scolastico 1935-1936 alla regificazione di scuole e istituti d'istruzione media tecnica;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro, per l'interno e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII:

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo: gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo pareggiati di Barletta, Milano «Schiaparelli» e Taranto;

è convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile: l'Istituto tecnico commerciale mercantile pareggiato di Benevento;

sono convertiti in Regi istituti tecnici commerciali e per geometri gli Istituti tecnici commerciali e per geometri pareggiati di Campobasso, Lucca e Treviso;

sono convertite in Regie scuole tecniche a indirizzo commerciale: le scuole tecniche a indirizzo commerciale pareggiate di Catania e Montecatini-Terme;

sono convertiti in Regi istituti tecnici inferiori isolati: gli Istituti tecnici inferiori isolati pareggiati di Fiorenzuola d'Arda, Massa, Portici a Tolmezzo.

Le regificazioni predette avranno luogo con le modalità di cui all'art. 22 e cogli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.