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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
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Testo in vigore dal:  1-7-1936 al: 7-8-1939
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione al Governo del Re a riformare le norme legislative relative all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la agricoltura e le foreste e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette:

1° ad opifici nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa;

2° a prestare servizio presso macchine mosse da agente inanimato o presso apparecchi a pressione soggetti a sorveglianza o controllo ai sensi del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, per il controllo della combustione, destinati a scopo industriale, commerciale o agricolo, escluso sempre il caso che le macchine o gli apparecchi siano destinati soltanto ad uso domestico.

L'assicurazione è inoltre obbligatoria, anche quando non ricorrano i casi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, per le persone suindicate le quali siano addette ai lavori;

3° di costruzione, manutenzione o demolizione edilizia, comprese le strade e le opere pubbliche, il bonificamento idraulico, le opere murarie e i drenaggi in galleria ricorrenti nelle sistemazioni delle frane o dei bacini montani, nonché di produzione del cemento, della calce, del gesso e dai laterizi;

4° di costruzione, manutenzione o riparazione di ferro vie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie, e al loro esercizio;

5° di produzione, trasformazione o distribuzione di gas, acqua ed elettricità, comprese le aziende telefoniche e radiotelegrafiche; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

6° di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

7° della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale e aerea eccettuato il personale di cui all'art. 34 del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

8° di produzione, trattamento e applicazione di materie esplodenti, infiammabili, corrosive e caustiche;

9° di carico e scarico;

10° della pesca esercitata con navi munite di carte di bordo o con galleggianti azionati da macchine di potenza superiore a dodici cavalli, nonché della pesca, comunque esercitata, delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno e della vallicoltura e mitilicultura;

11° di taglio o riduzione di piante e trasporto di esse, esclusi quei lavori di taglio o riduzione di piante, che, rientrando in quelli inerenti alla normale coltivazione del fondo, sono compresi nell'assicurazione disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

12° degli alti forni, delle fonderie e degli stabilimenti meccanici, metallurgici e siderurgici in genere e di costruzioni navali, comprese le demolizioni e riparazioni di navi o natanti, nonché le operazioni di recupero di questi e del loro carico:

13° delle concerie;

14° delle vetrerie e delle fabbriche di ceramica;

15° delle miniere, cave, torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte;

16° dei pubblici macelli;

17° per la estinzione di incendi;

18° per il servizio di salvataggio;

19° per il servizio di vigilanza privata, esclusi i dipendenti da aziende agricole e forestali i quali sono soggetti al precitato decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450.