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REGIO DECRETO 17 agosto 1935, n. 1765

Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. (035U1765)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/1987)
Testo in vigore dal: 1-1-1963
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione  al
Governo  del  Re  a   riformare   le   norme   legislative   relative
all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro  nelle
industrie; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per  la
grazia e giustizia, per le finanze, per la agricoltura e le foreste e
per le comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  ((E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali delle persone le  quali,  nelle  condizioni
previste dal presente decreto, siano addette  a  macchine  mosse  non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione,  ad
apparecchi e impianti elettrici  o  termici,  nonche'  delle  persone
comunque occupate in edifici o in ambienti  organizzati  per  lavori,
opere o servizi, i  quali  comportino  l'impiego  di  tali  macchine,
apparecchi o impianti. 
  L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine,  gli
apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano  adoperati
dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione
pratica o esperimento. 
  L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non  ricorrano
le ipotesi di cui ai  commi  precedenti  per  le  persone  che  nelle
condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori: 
  1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di  opere
edili, comprese le stradali, le idrauliche e le  opere  pubbliche  in
genere; di rifinitura, pulitura,  ornamento,  riassetto  delle  opere
stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di  innaffiatura,  spalatura
della neve, potatura degli alberi e diserbo; 
  2) di messa  in  opera,  manutenzione,  riparazione  modificazione,
rimozione degli impianti all'interno o  all'esterno  di  edifici,  di
smontaggio,  montaggio,  manutenzione,  riparazione,  collaudo  delle
macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma; 
  3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti  per
la bonifica o il miglioramento fondiario, per la  sistemazione  delle
frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la  derivazione
di sorgenti, corsi  o  deflussi  d'acqua,  compresi,  nei  lavori  di
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie; 
  4) di scavo a  cielo  aperto  o  in  sotterraneo  od  a  lavori  di
qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; 
  5) costruzione  manutenzione,  riparazione  di  ferrovie,  tramvie,
filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio; 
  6) di produzione, trasformazione, estriazione,  approvvigionamento,
distribuzione  del  gas,  dell'acqua,  della  elettricita',  compresi
quelli   relativi    alle    aziende    telegrafiche,    telefoniche,
radiotelegrafiche  e   televisive;   di   costruzione,   riparazione,
manutenzione e  rimozione  di  linee  e  condotte;  di  collocamento,
riparazione e rimozione di parafulmini; 
  7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia  uso  di  mezzi
meccanici o animali; 
  8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali; 
  9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri,
nautici o aerei, nonche'  il  posteggio  anche  all'aperto  di  mezzi
meccanici; 
  10) di carico e scarico; 
  11) della navigazione marittima,  lagunare,  lacuale,  fluviale  ed
aerea, eccettuato il personale  di  cui  all'articolo  34  del  regio
decreto-legge 20 agosto 1923,  n.  2207,  concernente  norme  per  la
navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753; 
  12) della pesca, esercitata con navi o con  galleggianti,  compresa
la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle  perle
e  del  tonno;  della  vallicoltura,   della   mitilicoltura,   della
ostricoltura; 
  13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze,  o
di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici,  corrosivi,
caustici, radioattivi, nonche' ai lavori  relativi  all'esercizio  di
aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti; 
  14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse; 
  15)  degli  stabilimenti  metallurgici   meccanici,   comprese   le
fonderie; 
  16) delle concerie; 
  17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche; 
  18)  delle  miniere,  cave  e  torbiere  e  saline,   compreso   il
trattamento  e  la  lavorazione  delle  materie  estratte,  anche  se
effettuati in luogo di deposito; 
  19) di produzione  del  cemento,  della  calce,  del  gesso  e  dei
laterizi; 
  20) di costruzione, demolizione, riparazione  di  navi  o  natanti,
nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico; 
  21) dei pubblici metalli o delle macellerie; 
  22) per la estinzione di incendi, eccettuato il  personale  le  del
Corpo nazionale vigili del fuoco; 
  23) per il servizio di salvataggio; 
  24) per il servizio  di  vigilanza  privata,  comprese  le  guardie
giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca; 
  25) per il servizio di nettezza urbana; 
  26) per  l'allevamento,  riproduzione  e  custodia  degli  animali,
compresi i lavori nei giardini zoologici; 
  27) per  l'allestimento,  la  prova  o  l'esecuzione  dei  pubblici
spettacoli,  per  l'allestimento  o   l'esercizio   dei   parchi   di
divertimento; 
  28) per lo svolgimento  di  esperienze  ed  esercitazioni  pratiche
nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3. 
  Sono pure considerate  addette  ai  lavori  di  cui  al  primo  del
presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste  dal
presente decreto, sono comunque occupate  dal  datore  di  lavoro  in
lavori complementari o sussidiari, anche quando  lavorino  in  locali
diversi e  separati  da  quelli  in  cui  si  svolge  la  lavorazione
principale. 
  L'obbligo  dell'assicurazione  di  cui  al  presente  articolo  non
sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente
a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente  assunti  per
la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato. 
  Sono  escluse  altresi'  dall'assicurazione  secondo  il   presente
decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10),  14),  24)  e  26),
nonche' al n. 13) limitatamente al deposito  e  all'impiego,  quando,
essendo svolte per conto e nell'interesse di  un'azienda  agricola  o
forestale,   ricadono   in   quelle   tutelate   dal    decreto-legge
luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450  e  relativo  regolamento
approvato con decreto  luogotenenziale  21  novembre  918,  n.  1889,
concernente  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  in
agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e
getto di esse eseguiti da piu' tre operai)). 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 1 giugno 1939, n. 1012 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)
che "Le modificazioni disposte con la presente  legge  hanno  effetto
per gli infortuni che  avvengano  dal  1°  aprile  1939-XVII  e  sono
applicabili anche ai dipendenti dalle aziende autonome del  Ministero
delle comunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del  R.  decreto  17
agosto 1935-XIII, n.1765".