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REGIO DECRETO 20 giugno 1935, n. 1068

Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento Italiano del titolo di «Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano». (035U1068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/07/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  2-7-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124;
Veduto l'art. 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerato che la Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per le sue finalità e per i compiti che le sono assegnati, è da considerarsi un ente pubblico;
Considerato che la Società stessa ha in custodia le bandiere dei Reggimenti disciolti e che pertanto anche ragioni ideali consigliano di adeguarne il nome alle finalità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano assume la denominazione di «Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano».