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REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 2384

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (034U2384)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-4-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 1:

I. Nell'elenco delle Facoltà la denominazione della «Scuola di scienze politiche e sociali» è modificata in quella di «Facoltà di scienze politiche».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione della Scuola suddetta.

II. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la «Scuola di radiologia».

Art. 17:

I. La denominazione dell'insegnamento di «economia politica» è modificato in quella di «economia generale e corporativa».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

II. Alla fine dell'articolo sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

25) diritto privato albanese;

26) diritto pubblico albanese;

27) diritto e procedura penale albanese;

28) procedura civile albanese;

29) storia del diritto albanese.

Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente:

«Art. 25:

Gli studenti di nazionalità albanese potranno includere liberamente nel loro piano di studi gl'insegnamenti elencati nell'art. 17 ai numeri da 25 a 29; non potranno però sostenere l'esame di diritto privato albanese, ove non abbiano superato l'esame di istituzioni di diritto privato; né gli esami di diritto pubblico albanese, di diritto e procedura penale albanese, di procedura civile albanese, ove non abbiano superato gli esami di istituzioni di diritto privato, di diritto costituzionale e di diritto internazionale; né l'esame di storia del diritto albanese, ove non abbiano superato l'esame di storia e istituzioni di diritto romano.

Gli studenti di altre nazionalità non potranno sostenere l'esame di diritto privato albanese, ove non abbiano superato quelli di diritto civile e commerciale, né l'esame di diritto pubblico albanese ove non abbiano superati quelli di diritto costituzionale, amministrativo e internazionale; né l'esame di diritto e procedura penale albanese ove non abbiano superato quello di diritto e procedura penale; né l'esame di procedura civile albanese ove non abbiano superato quello di procedura civile; né l'esame di storia del diritto albanese ove non abbiano superato quello di storia del diritto italiano».

Per l'aggiunzione del detto articolo è modificata la numerazione degl'insegnamenti successivi e dei loro riferimenti.

Art. 47 (già 46).

Le denominazioni degl'insegnamenti di «economia e legislazione agraria», di cui al numero 17, e di «economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto», di cui al n. 18, sono modificate rispettivamente in quelle di «legislazione agraria» e di «legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto».

Queste nuove denominazioni s'intendono riprodotte in tutti i casi nei quali è fatto cenno degli insegnamenti suddetti.

Art. 106 (già 105).

Alla fine dell'articolo è aggiunta la parola «radiologia».

Art. 125 (già 124).

Alla fine dell'articolo è aggiunto quanto segue:

«12. Scuola di radiologia che conferisce il diploma di «specializzazione in radiologia».

Art. 126 (già 125).

Dopo la Scuola di neurologia è inserita la Scuola di radiologia con il relativo programma:

«Scuola di radiologia.

(Durata del corso anni due).

Anno 1°:

fisica delle radiazioni;

anatomia radiologica;

tecnica radiologica;

semeiotica e diagnostica radiologica medica;

semeiotica e diagnostica radiologica chirurgica.

Anno 2°:

semeiotica e diagnostica radiologica medica;

semeiotica e diagnostica radiologica chirurgica;

röntgenterapia;

radiumterapia;

terapia radio chirurgica;

terapia fisica.

È obbligatorio l'internato per due anni nel gabinetto radiologico della clinica medica e in quello della clinica chirurgica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1935- Anno XIII

Atti del Governo, registro 357, foglio 138. - Mancini.