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REGIO DECRETO 13 dicembre 1934, n. 2360

Approvazione di una modifica all'art. 7 dello statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione. (034U2360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-3-1935 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, col quale è stato, tra l'altro, approvato il nuovo statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione;
Vista la domanda in data 28 ottobre 1934, con la quale la Confederazione suddetta chiede che sia approvata una modifica dell'art. 7 del proprio statuto;
Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la modifica dell'art. 7 dello statuto della Confederazione fascista delle Aziende del credito e dell'assicurazione nel senso che al testo del 2° capoverso del primo comma dell'articolo stesso, deve intendersi sostituito il seguente:
«per la Federazione delle imprese assicuratrici uno ogni trecento milioni o frazione della somma rappresentata dal capitale e dai premi incassati dagli associati;».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 357, foglio 41. - Mancini.