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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935, n. 58

Classificazione dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte. (035U0058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/03/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 aprile 1935, n. 617 (in G.U. 18/05/1935, n. 117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-3-1935 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che per la indifferibile preparazione della riforma delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte si afferma la necessità urgente ed assoluta di una ricognizione delle condizioni di dette Scuole ed Istituti, al fine di stabilirne in maniera incontroversa la natura giuridica per quel che concerne la loro classificazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La classificazione attualmente vigente per le Regie scuole ed i Regi istituti d'arte è quella stabilita nell'elenco annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dai due Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - ERCOLE - JUNG.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII

Atti del Governo, registro 356, foglio 57. - MANCINI.