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REGIO DECRETO 6 dicembre 1934, n. 2281

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (034U2281)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-2-1935 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, 31 ottobre 1929, n. 2396, 30 Ottobre 1930, n. 1859, 1° ottobre 1931, n. 1371, 27 ottobre 1932, n. 2086;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 16 ottobre 1934, n. 1816;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 22. - I. La denominazione dell'insegnamento di « economia politica », di cui al n. 17, è modificata in quella di « economia generale e corporativa ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento suddetto.

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti « 34 diritto privato comparato », « 35 diritto canonico ».

Art. 25. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto commerciale, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, né potrà sostenere gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica, se non abbia superato gli esami di statistica e di economia generale e corporativa, né l'esame di demografia e politica demografica, ove non abbia superato l'esame di statistica ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 24. - MANCINI.