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REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1935, n. 6

Regolazione delle conseguenze derivanti dagli smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione amobilizzi industriali) nonchè dal trasferimento allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazioni e dagli Enti indicati nell'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859. (035U0006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 giugno 1935, n. 1124 (in G.U. 06/07/1935, n. 156).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1935 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, costitutivo dell'Istituto per la ricostruzione industriale, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512;
Visto il R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere a regolare le conseguenze derivanti dagli smobilizzi, effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione smobilizzi industriali), nonché per effetto del trasferimenti, allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazione e dagli Enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le finanze; Abbia tuo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare col presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale una convenzione al fine di regolare le conseguenze derivanti dagli smobilizzi effettuati dall'Istituto per la ricostruzione industriale (Sezione smobilizzi industriali), nonché dal trasferimento allo stesso degli oneri già assunti dal cessato Istituto di liquidazioni e dagli Enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 391.

Tale convenzione diviene esecutiva con l'approvazione del Capo del Governo mediante suo decreto.