stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1844

Istituzione, con sede in Firenze, di un ente morale denominato « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ». (034U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 aprile 1935, n. 961 (in G.U. 24/06/1935, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-12-1934 al: 14-1-1948
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di assicurare una adatta occupazione ai ciechi idonei al lavoro;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, le finanze, l'educazione nazionale e le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È istituito un ente morale, con sede in Firenze, denominato « Ente nazionale di lavoro per i ciechi ».

Esso ha per iscopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra.

All'Ente nazionale sono applicabili per la durata di dieci anni le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 26 luglio 1929, n. 1397-2059, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

L'Ente nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che la esercita nei modi stabiliti nel regolamento.