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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1697

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, n. 3242, sul riordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia. (034U1697)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/11/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 dicembre 1934, n. 2137 (in G.U. 19/01/1935, n. 16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-11-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, concernente la costituzione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, convertito in legge con la legge 12 febbraio 1928, n. 261;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3242, concernente il riordinamento dell'Ente suddetto;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni all'ordinamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'interno e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Opera di assistenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, istituita con l'art. 3 della legge 24 dicembre 1928, n. 3242, è soppressa.

Il patrimonio e le funzioni dell'Opera sono devoluti all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia che viene posta alla diretta dipendenza del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e che sarà disciplinata da apposito statuto, compilato dallo stesso Segretario del Partito e approvato dal Capo del Governo, udito il Consiglio di Stato.