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REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1662

Istituzione di Istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi istituti tecnici e magistrali. (034U1662)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1935, n. 955 (in G.U. 24/06/1935, n. 146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-9-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento dell'istruzione media;
Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272, recante provvedimenti per l'istruzione magistrale;
Veduti i Regi decreti-legge 27 agosto 1932, n. 1082, e 24 agosto 1933, n. 1210, relativi alla istituzione di prime e seconde classi collaterali stabili;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771 nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, recante disposizioni sugli istituti d'istruzione media;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, col nuovo anno scolastico, alla istituzione negli Istituti tecnici e magistrali di nuovi corsi e di nuove classi collaterali stabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È consentita la istituzione di Istituti tecnici inferiori con le formalità di cui all'art. 22 e con gli effetti di cui agli articoli 1 e 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Nei corsi inferiori dei Regi istituti magistrali e dei Regi Istituti tecnici e nei Regi istituti tecnici inferiori isolati possono istituirsi, con decreto del Ministro per l'educazione Nazionale, di concerto con quello per le finanze, oltre alle prime e seconde classi collaterali stabili, una o più terze classi collaterali stabili.

In aggiunta ai corsi previsti dalle disposizioni vigenti è consentita di concerto con il Ministro per le finanze, nei Regi istituti magistrali e nei Regi istituti tecnici, la istituzione di un quarto corso superiore; nei Regi istituti tecnici e nei Regi istituti tecnici inferiori isolati, la istituzione di un quinto corso inferiore. Nei Regi istituti magistrali è parimenti consentita la istituzione del detto quinto corso inferiore, sempre di concerto col Ministro per le finanze quando importi aumento nel numero complessivo dei posti di ruolo nei Regi istituti d'istruzione media classica scientifica e magistrale.

Gli insegnamenti nei predetti corsi e classi sono impartiti da insegnanti di ruolo per le discipline per le quali sarà possibile istituire, in base ai criteri fissati dalle norme vigenti, proprie cattedre di ruolo.