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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2424

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Cameri, della provincia di Novara, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e degli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490. (033U2424)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-6-1934 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la liquidazione eseguita dal Regio provveditore agli studi di Torino del contributo da consolidare a carico del comune di Cameri nella annua somma di L. 1000 per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1930 e di L. 3019,80 per l'anno 1931;
Veduta la deliberazione di accettazione del Comune predetto;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È stabilito in L. 3519,80 il contributo che il comune di Cameri, della provincia di Novara, deve complessivamente versare alla Regia tesoreria dello Stato, per il periodo 1° luglio 1930 - 31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12, della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.