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REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1934, n. 746

Estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa mista, dei mutilati e dei feriti fascisti. (034U0746)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 14 giugno 1934, n. 1046 (in G.U. 10/07/1934, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-6-1934 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonché degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Ritenuta la urgente necessità di estendere le disposizioni contenute nel citato decreto n. 1706 ai personali dipendenti dalle Amministrazioni degli enti locali e parastatali, nonché dalle Opere nazionali ed, in genere, dagli Enti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza o alla tutela dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il beneficio previsto dall'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è esteso, nei modi indicati dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, al personale di ruolo delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti e Aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, o delle Istituzioni di assistenza e beneficenza o dei relativi Consorzi, che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Al personale degli Enti suindicati, il quale si trovi nelle condizioni previste nell'art. 5 o nell'art. 10 dello stesso decreto n. 1706 sono inoltre estesi i benefici ivi rispettivamente stabiliti.

Il maggior onere derivante alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, nonché alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, dall'applicazione dei benefici di cui al precedente comma farà carico agli Enti da cui il personale dipende e sarà computato nei modi previsti dall'art. 45 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.

Sono altresì estese, in quanto applicabili, alle nomine e promozioni nei ruoli degli Enti di cui sopra le disposizioni degli articoli 6 e 7 e degli ultimi due commi dell'art. 8 del medesimo decreto n. 1706.