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REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1934, n. 454

Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni. (034U0454)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 luglio 1934, n. 1607 (in G.U. 13/10/1934, n. 241).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-4-1934 al: 15-2-2001
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni o lo esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale e commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto con il Ministro per la educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte e con il Ministro per l'agricoltura e foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo.

Le manifestazioni predette sono sottoposte al controllo del Ministero delle corporazioni che lo eserciterà di concerto col Ministero delle finanze per le manifestazioni che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola e quelle di arte sono controllate rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale è locale, sono sottoposte al controllo dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Col decreto di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo sarà provveduto alla concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni.