stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2392

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano. (033U2392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  31-3-1934 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1829, e modificato con Regi decreti 1° ottobre 1931, n. 1281, e 27 ottobre 1932, n. 2104;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977 e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo

statuto della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente: Art. 6. - Prima dell'elenco delle materie del triennio di applicazione in ingegneria civile è aggiunto il seguente titolo: « Triennio per gli allievi ingegneri civili ».

Art. 1

Art. 17. - I. Dopo la Scuola annuale speciale di perfezionamento in ingegneria termotecnica sono aggiunte le seguenti tre Scuole di perfezionamento con i relativi programmi:

« 7° - Scuola annuale speciale di perfezionamento per l'ingegneria idraulico-agraria (Fondazione Gianfranco ed Eugenio Tosi)

coi seguenti insegnamenti:

a) Complementi di idraulica.

b) Ideologia naturale e tecnica.

c) Idrologia vegetale ed agraria.

Altri corsi monografici eventuali, attinenti alla finalità • della
Scuola.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

8° - Scuola annuale di perfezionamento in elettrochimica e chimica-fisica (Fondazione della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde).

coi seguenti insegnamenti:

a) Chimica fisica e metallurgica.

b) Elettrochimica ed elettrometallurgia.

c) Tecnologie elettrochimiche.

d) Metallografia e trattamenti termici.

Altri corsi monografici eventuali.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica.

9° - Scuola annuale di perfezionamento in metallurgia con particolare riferimento alla siderurgia (Fondazione Ingegnere Giorgio Falck)

coi seguenti insegnamenti:

a) Siderurgia.

b) Metallurgia dei metalli non ferrosi.

c) Chimica metallurgica.

d) Metallografia e trattamenti termici.

e) Tecnologie metallurgiche.

Altri corsi monografici eventuali.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria ».

II - Il numero IV delle norme concernenti i corsi di specializzazione e le Scuole di perfezionamento è sostituito dal seguente:

« IV. - Le tasse da pagarsi dagli ammessi ai Corsi di specializzazione e alle Scuole di perfezionamento sono le seguenti: tassa d'iscrizione L. 500; sopratassa di esami L. 50; tassa di diploma L. 200 ».

A parziale rettifica di quanto fu disposto con il R. decreto 27 ottobre 1932, n. 2104, le modifiche concernenti gli articoli 14 (già 9) e 15 (già 10) devono intendersi riferite agli art. 15 (già 9) e 16 (già 10).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII

Atti del Governo, registro 345, foglio 51 - Mancini.