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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2377

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma. (033U2377)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  24-3-1934 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2479, 30 ottobre 1930, n. 1924, 1° ottobre 1931, n. 1365, e 27 ottobre 1932, n. 2059;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590 concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 7, 8 e da 17 a 21. In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1



- Nel primo comma il contenuto della lettera c) è sostituito dal seguente: «di completare la cultura specifica dei laureati mediante Scuole di perfezionamento».

Dopo l'art. 14 (già 16) è soppresso il titolo «Scuole di perfezionamento».

Art. 20 (già 27). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento obbligatorie per il corso d'ingegneria aeronautica è soppresso l'insegnamento di «elementi di fisica matematica», di cui al n. 5, modificandosi in conseguenza la numerazione degli insegnamenti successivi.

Dopo l'art. 24 (già 31) sono inseriti il titolo «Scuole di perfezionamento» e i seguenti 13 nuovi articoli:

«Art. 25. - Sono istituite presso la Regia scuola d'ingegneria le Scuole di perfezionamento « in elettrotecnica », « in agraria», in « in ingegneria stradale » e « in urbanistica ».

La Scuola di perfezionamento in urbanistica è istituita in accordo con la Regia scuola superiore di architettura di Roma ed è comune ai due Istituti.

Il corso di ciascuna Scuola ha la durata di un anno.

Art. 26. - Il Consiglio di ciascuna Scuola di perfezionamento è costituito dai professori che insegnano le discipline indicate rispettivamente ai successivi articoli 28, 29, 30 e 31.

I direttori delle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale sono nominati dal direttore della Regia scuola d'ingegneria.

Direttore della Scuola di perfezionamento in urbanistica è il più anziano in grado fra i professori che insegnano nella Scuola stessa.

Art. 27. - Alle Scuole di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria e in ingegneria stradale possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano conseguita la laurea in ingegneria civile, industriale, mineraria e navale; alla Scuola di perfezionamento in urbanistica possono essere ammessi i laureati in ingegneria e i laureati in architettura.

Art. 28. - Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in elettrotecnica sono le seguenti:

1. Impianti elettrici (con esercizi);

2. Misure elettriche (con esercitazioni di laboratorio);

3. Trazione elettrica (con esercizi);

4. Costruzioni elettromeccaniche;

5. Trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche;

6. Telegrafia e telefonia;

7. Radiotelegrafia e radiotelefonia (con esercitazioni);

8. Economia industriale.

Art. 29. - Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in agraria sono le seguenti:

1. Idraulica agricola e bonificazioni;

2. Motori e macchine agricole;

3. Impianti e industrie agricole;

4. Economia forestale e montana;

5. Costruzioni rurali.

Art. 30. - Le materie che si insegnano nella Scuola di perfezionamento in ingegneria stradale sono le seguenti:

1. Costruzioni stradali;

2. Manutenzione stradale e circolazione;

3. Automobili;

4. Prove su materiali stradali;

5. Piani regolatori edilizi;

6. Viabilità militare - mine ed esplosivi.

I corsi di « automobili » e di « piani regolatori edilizi » possono avere la durata pari alla metà dell'anno accademico.

Art. 31. - Le materie che si inseguano nella Scuola di perfezionamento in urbanistica sono le seguenti:

1. Elementi di urbanistica (soltanto per coloro che non abbiano seguito l'insegnamento e superato l'esame durante il corso per la laurea);

2. Applicazioni urbanistiche;

Traffico ed impianti urbanistici;

3. Legislazione urbanistica.

Art. 32. - Nelle Scuole di perfezionamento possono, a complemento degl'insegnamenti, tenersi conferenze o brevi cicli di conferenze su argomenti complementari o affini.

Art. 33. - Alla fine del corso di ciascuna Scuola di perfezionamento sono ammessi a sostenere l'esame di diploma:

1° per la Scuola di elettrotecnica gl'iscritti che abbiano superato gli esami di profitto in cinque delle materie indicate all'art. 28;
2° per le altre Scuole gl'iscritti che abbiano superato gli esami di profitto in tutte le materie rispettivamente indicate agli articoli 29, 30 e 31.

Art. 34. - Per il diploma di perfezionamento in elettrotecnica, in agraria, in ingegneria stradale i candidati devono presentare il progetto esecutivo di un'opera attinente al ramo speciale prescelto e sostenere su di esso analoga discussione orale, conforme al disposto dell'art. 14 e dinanzi ad una Commissione formata come all'art. 10, ultimo comma.

Per il diploma di perfezionamento in urbanistica i candidati debbono presentare un progetto di piano regolatore o di particolare sistemazione edilizia, e sostenere una discussione sul progetto stesso ed inoltre su una tesi orale concernente una delle materie d'insegnamento.

Art. 35. - Le Commissioni per gli esami di profitto e di diploma della Scuola di perfezionamento in urbanistica sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri, scelti fra i professori o cultori delle discipline della Scuola stessa.

Art. 36. - Ai laureati in ingegneria che superano gli esami di diploma il direttore della Regia scuola d'ingegneria rilascia i rispettivi diplomi di perfezionamento.

Art. 37. - Gl'inscritti alle Scuole di perfezionamento debbono pagare la tassa d'iscrizione in L. 200 e la tassa di diploma pure in L. 200.

La tassa d'iscrizione deve versarsi alla Scuola in due rate uguali, l'una all'atto dell'iscrizione, l'altra entro il mese di maggio.

La tassa di diploma deve essere versata all'Erario ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo nello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 171. - Mancini.