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REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2376

Modifiche allo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma. (033U2376)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  23-3-1934 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Roma, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2837, e modificato con Regi decreti 31 ottobre 1929, numero 2478, 30 ottobre 1930, n. 1775, e 27 ottobre 1932, n. 2095;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità, accademiche della Regia scuola superiore d'architettura predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola superiore d'architettura di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Le norme del titolo III, comprendenti gli articoli 26 a 28 sono sostituite dalle seguenti, che comprendono gli articoli 26 a 33, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

«Scuole di perfezionamento.

Art. 26.

È istituita presso la Regia scuola superiore di architettura una Scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti, avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura monumentale, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli uffici della Regia sopraintendenza ai monumenti.

Il Consiglio della Scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti è costituito dei professori che insegnano le discipline indicate nell'articolo seguente.

Direttore della Scuola è il professore di rilievi e restauro dei monumenti.

Art. 27.

Il corso della Scuola dura un anno.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in architettura.

Le materie che compongono il corso della Scuola sono le seguenti, in prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Regia scuola superiore di architettura:
studio storico-tecnico-artistico dei monumenti;
nozioni di archeologia e tecnica degli scavi archeologici;

rilievi e restauro dei monumenti.

I predetti studi possono essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite ed escursioni.

Art. 28.

Dopo gli esami di profitto sulle singole materie gl'iscritti alla Scuola sostengono un esame di diploma consistente nella discussione orale di una tesi da loro compilata. A coloro che hanno superato detto esame viene rilasciato uno speciale diploma.

Art. 29.

È istituita altresì presso la Regia scuola superiore di architettura, in accordo con la Regia scuola d'ingegneria di Roma, una Scuola di perfezionamento in urbanistica che è comune ai due Istituti.

Il Consiglio della Scuola di perfezionamento in urbanistica è costituito dei professori che insegnano le discipline indicate nell'articolo seguente.

Direttore della Scuola e il più anziano in grado degl'insegnanti predetti.

Art. 30.

Il corso degli studi della Scuola ha la durata di un anno.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in architettura ed i laureati in ingegneria.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° elementi di urbanistica (per coloro che non hanno seguito l'insegnamento e superato l'esame durante il corso per la laurea);

2° applicazioni urbanistiche;

3° traffico ed impianti urbanistici;

4° legislazione urbanistica.

A complemento dei detti insegnamenti possono essere tenute conferenze o cicli di conferenze su argomenti affini.

Art. 31.

Alla fine del corso gli iscritti debbono sostenere e superare gli esami di profitto e l'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste nella discussione di un progetto di piano regolatore o di particolare sistemazione edilizia, redatto dal candidato, ed inoltre nella discussione di una tesi orale concernente una delle materie d'insegnamento.

Ai laureati in architettura, che abbiano superato l'esame di diploma, il direttore della Regia scuola superiore di architettura rilascia il diploma di perfezionamento.

Art. 32.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto e di diploma sono composte rispettivamente di tre e di cinque membri scelti fra i professori o cultori delle discipline che si impartiscono in ciascuna delle Scuole di perfezionamento.

Art. 33.

Per ciascuna Scuola di perfezionamento è dovuta la tassa d'iscrizione in L. 200, da pagarsi alla Regia scuola di architettura, oltre la tassa di diploma di L. 200 da versarsi all'erario».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte del conti, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII Atti del Governo, registro 344, foglio 172. - Mancini.