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LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1890

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito». (033U1890)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1934 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1934 al: 8-10-2010
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il «Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.