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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2097

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (032U2097)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-7-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

È

soppresso l'art. 102. In conseguenza della soppressione del detto articolo e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1



Gli articoli dal 30 al 43 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 30. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa la Scuola di perfezionamento in statistica, della quale è direttore il professore di statistica della predetta Facoltà.

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in statistica ».

« Art. 31. - Alla Scuola di perfezionamento in statistica possono iscriversi, per il conseguimento del diploma, soltanto quei laureati che, per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in statistica.

Il Senato accademico su proposta del Consiglio della scuola, determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possano dar diritto all'iscrizione ».

« Art. 32. - La durata degli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento è di un biennio ».

« Art. 33. - Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in statistica gli iscritti pagano:

una tassa d'iscrizione;

un contributo annuale di laboratorio;

una sopratassa di esame;

una tassa di diploma.

L'ammontare delle tasse d'iscrizione e delle sopratasse di esami di profitto e di diploma è uguale a quello fissato dalla legge per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. La tassa di diploma, devoluta all'erario, è fissata in L. 200. Il contributo annuale di laboratorio viene determinato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore della scuola in relazione alla natura e alla durata delle ricerche che si compiono ».

« Art. 34. - Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento è necessario aver frequentato, durante il biennio, le seguenti materie:

1) statistica metodologica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

2) demografia (corso della Scuola di scienze politiche, e sociali), annuale;

3) sociologia (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

4) statista economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

5) geografia politica ed economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

6) matematica per le scienze sociali (corso della Scuola di Scienze politiche e sociali), semestrale;

7) biologia per le scienze sociali (corso della Scuola di scienze politiche e sociali), annuale;

8) economia politica (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

9) scienza delle finanze (corso della Facoltà di giurisprudenza), annuale;

10) antropologia (corso della Facoltà di scienze), annuale;

11), 12), 13) tre materie d'insegnamento scelte dallo studente nell'elenco che segue, le quali siano giudicate dal Direttore come coordinate tra loro e con le precedenti:

algebra complementare (corso della Facoltà di scienze);

calcolo infinitesimale (corso della Facoltà di scienze);

geometria analitica (corso della Facoltà di scienze);

zoologia (corso della Facoltà di scienze);

botanica (corso della Facoltà di scienze);

fisiologia (corso della Facoltà di medicina);

igiene (corso della Facoltà di medicina);

politica economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);

economia e legislazione bancaria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);

economia e legislazione agraria (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);

economia e legislazione dei mezzi di comunicazione e di trasporto (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);

storia economica (corso della Scuola di scienze politiche e sociali);

ragioneria delle aziende pubbliche e private (corso della Facoltà, di giurisprudenza);

storia antica (corso della Facoltà di lettere);

storia moderna (corso della Facoltà di lettere);

geografia (corso della Facoltà di lettere) ».

« Art. 35. - La Scuola integra l'insegnamento cattedratico di queste materie mediante esercitazioni dirette ad insegnare l'uso delle macchine calcolatrici e degli altri strumenti tecnici, le fonti dei dati statistici e il modo di adoperarle, le applicazioni dei metodi insegnati.

Il Collegio dei professori della Scuola stabilisce di anno in anno se e in quale misura e con quale programma si devono compiere le esercitazioni statistiche in relazione a singole materie d'insegnamento. Le esercitazioni sono sorvegliate dal personale assistente e tecnico ».

« Art 36. - Per gli esami di profitto formano gruppo:

Anno I:

1. Statistica metodologica e matematica per le scienze sociali.

2. Economia politica e scienza delle finanze.

3. Biologia per le scienze sociali, antropologia.

Anno II:

1. Demografia e sociologia.

2. Statistica economica e geografia politica ed economica.

Il Direttore della scuola si riserva di fare un gruppo a parte delle materie scelte dall'iscritto o di aggiungerle ad un altro gruppo. Nel primo caso l'esame di gruppo deve essere sostenuto alla fine del secondo anno.

Nell'esame il candidato deve dar prova della sua preparazione organica nel gruppo di materie oltre che delle nozioni speciali inerenti a ciascuna di esse.

Agli effetti di questo articolo hanno valore gli esami sostenuti per le materie sopraindicate presso le singole Facoltà o Scuole, salvo l'obbligo delle esercitazioni di cui al capoverso dell'articolo seguente ».

« Art. 37. - Non può essere iscritto al secondo anno chi non abbia superato gli esami dei gruppi 1 e 3 dell'anno primo.

Non può essere ammesso ad un esame di gruppo lo studente che non abbia compiuto le esercitazioni statistiche relative alle materie del gruppo ».

« Art. 38, - Oltre l'iscrizione e frequenza ai corsi di cui all'art. 34 e la frequenza alle esercitazioni di cui all'art. 35 è necessario, per conseguire il diploma di perfezionamento in statistica, aver frequentato, durante il biennio, la Scuola a scopo di compiervi ricerche ed elaborazioni statistiche assegnate dal Direttore, ottenendone una dichiarazione di sufficienza ».

« Art. 39. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un tema di statistica approvato dal Direttore, e di un tema orale, liberamente scelto dal candidato, su un ramo delle discipline statistiche diverso da quello cui si riferisce la dissertazione scritta ».

« Art. 40. - Presso la Scuola di statistica possono essere istituiti assegni per insegnamenti statistici, e borse di assistentato, di perfezionamento o di studio, temporanee o permanenti, o da parte di enti pubblici o di privati. Detti enti o privati offrendo l'assegno o la borsa, possono subordinarla alla condizione che essa sia accompagnata dalla indicazione del nome dell'offerente o di persona che si voglia onorare. Possono altresì indicare l'oggetto dell'insegnamento o quello delle ricerche che debbono essere intraprese da colui al quale viene assegnata la borsa.
Tutte le proposte in questa materia debbono ricevere l'approvazione preventiva del Direttore ed essere accettate dal Consiglio di amministrazione della Regia università ».

« Art. 41. - La Scuola di perfezionamento in statistica funziona come Scuola di statistica a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372 e del regolamento esecutivo approvato con ordinanza 17 gennaio 1928-VI, del Ministro per la pubblica istruzione.

In questo caso possono essere iscritti alla Scuola soltanto coloro i quali siano in possesso della maturità classica e con l'obbligo di pagare le tasse e sopratasse scolastiche nella misura prescritta per la Facoltà di giurisprudenza ».

« Art. 42. - Per il conseguimento di un attestato di ricerche statistiche possono essere ammessi a frequentare la Scuola di statistica gli studenti di ogni Facoltà o Scuola della Regia università di Padova, e tutti quelli che ne facciano domanda corredata da titoli giudicati sufficienti dal Senato accademico, sentito il Collegio del professori.

In ogni caso è però condizione per l'ammissione il possesso della maturità classica.

Coloro che ottengono l'iscrizione a questo fine pagano un contributo semestrale di laboratorio nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Direttore della scuola ».

« Art. 43. - Per conseguire l'attestato di ricerche statistiche è necessario aver frequentato la Scuola di statistica per non meno di un semestre.

L'attestato di ricerche statistiche viene rilasciato dal Direttore della Scuola, e da esso deve risultare la durata della frequenza alla Scuola, la natura delle ricerche eseguite e i risultati raggiunti ».

Art. 46. - La denominazione dell'insegnamento di « diritto del lavoro », di cui al n. 15, è modificata in quella di « legislazione del lavoro ».

Art. 57. - È sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

1. antichità italiche;

2. archeologia;

3. epigrafia e antichità greche e romane;

4. etica;

5. filologia bizantina;

6. filologia del Turco Osmanli;

7. filologia slava;

8. filosofia;

9. geografia;

10. glottologia;

11. grammatica latina;

12. greco moderno;

13. latino medioevale e umanistico;

14. letteratura francese;

15. letteratura greca;

16. letteratura inglese;

17. letteratura italiana;

18. letteratura latina;

19. letteratura tedesca;

20. lingua e letteratura albanese;

21. lingua e letteratura armena;

22. lingua e letteratura ebraica;

23. lingua e letteratura ungherese;

24. lingue e letterature neo-latine;

25. paleografia e diplomatica;

26. papirologia greca e latina;

27. pedagogia;

28. psicologia sperimentale;

29. sanscrito;

30. sistemi di logica e gnoseologia;

31. storia antica;

32. storia dell'arte bizantina;

33. storia dell'arte medioevale e moderna;

34. storia della filosofia;

35. storia dell'impero bizantino;

36. storia dell'impero ottomano;

37. storia moderna;

38. teoria della storia ».

Art. 58. - È sostituito dal seguente:

« Per addestrare gli studenti nella conoscenza e nell'uso delle lingue potranno essere nominati dei lettori per ciascuna delle lingue o letterature comprese fra gli insegnamenti della Facoltà ».

Art. 61. - È sostituito dal seguente:

«La Facoltà propone nel manifesto annuale il piano di studi consigliato per il primo biennio.

Lo studente può modificare questo piano sostituendo ad una o a più delle materie in esso indicate altrettante materie insegnate nella Facoltà di lettere o in altre Facoltà, purché il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 12. Le materie di altre Facoltà non possono essere in numero superiore a due ».

Art. 63. - Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole « con le limitazioni di cui all'art. 61 ».

Art. 78. - Nel primo periodo del primo comma le parole « e storia antica » sono sostituite con le parole « grammatica latina e latino medioevale e umanistico ».

Art. 80. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Seminario di filologia moderna comprende e integra gli insegnamenti di lingue e letterature neo-latine, di latino medioevale, di letteratura italiana e quelli delle letterature moderne straniere ».

Art. 82. - È sostituito dal seguente:

« Il Seminario di filosofia comprende e integra gli insegnamenti di filosofia, storia della filosofia, etica, pedagogia, sistemi di logica e gnoseologia, teoria della storia e psicologia sperimentale ».

Art. 83. - Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma: « La durata del corso del Seminario è di due anni ».

Art. 86. - Nel secondo comma dopo le parole « viene rilasciato » sono inserite le parole « dopo il biennio ».

Art. 88. - Dopo le parole « ... delle scienze storiche » sono inserite le parole « e filologiche ».

Art. 89. - È sostituito dal seguente:

« La Scuola rilascia i seguenti diplomi di perfezionamento:

1. di archivista paleografo;

2. di bibliotecario;

3. in archeologia e storia dell'arte;

4. negli studi storici;

5. negli studi filologici.

Il corso della Scuola, per il conseguimento di ciascuno dei predetti diplomi, ha la durata di un anno ».

Dopo l'art. 91 è aggiunto il seguente:

« Art. 92. - Gli insegnamenti speciali della Scuola sono i seguenti:

1. archivistica;

2. bibliografia generale e storica;

3. biblioteconomia;

4. dialetti veneti medioevali;

5. diplomatica delle Venezie;

6. numismatica;

7. storia e istituzioni di Venezia;

8. storia dell'arte veneziana ».

Art. 93 (già 92). - È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di archivista paleografo i laureati in lettere e in giurisprudenza. Gli aspiranti a questo diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove dei seguenti insegnamenti:

1. archivistica;

2. dialetti veneti medioevali;

3. diplomatica delle Venezie;

4. storia e istituzioni di Venezia.

Inoltre frequentare due dei seguenti insegnamenti e superare le relative prove:

1. bibliografia generale e storica;

2. latino medioevale e umanistico;

3. paleografia e diplomatica;

4. storia del diritto italiano ».

Art. 94 (già 93). - È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di bibliotecario i laureati in lettere o filosofia o giurisprudenza o scienze politiche e sociali, purché forniti del diploma di maturità classica. Gli aspiranti al diploma di bibliotecario dovranno frequentare i corsi dei seguenti insegnamenti e superare le prove relative:

1. bibliografia generale e storica;

2. biblioteconomia;

3. e 4. due lettorati di lingue straniere moderne;

5. storia e istituzioni di Venezia.

Inoltre essi dovranno frequentare due degli insegnamenti sottoindicati e superare le prove relative:

1. dialetti veneti medioevali;

2. latino medioevale e umanistico;

3. paleografia e diplomatica.

Le prove dei lettorati sono orali e scritte. Inoltre il candidato durante il corso presterà opera volontaria in una Biblioteca che sarà designata dal Direttore della Scuola ».

Art. 95 (già 94). - È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte i laureati in lettere e filosofia. Gli aspiranti a detto diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove relative in quattro degli insegnamenti sottoindicati, con preferenza di quelli non frequentati durante il corso di lettere e filosofia:

1. antichità italiche;

2. archeologia;

3. epigrafia e antichità greche e romane;

4. numismatica;

5. storia dell'arte bizantina;

6. storia dell'arte medioevale e moderna;

7. storia dell'arte veneziana ».

Art. 96 (già 95). - È sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in studi storici i laureati in lettere, filosofia, giurisprudenza e scienze politiche e sociali purché forniti del diploma di maturità classica. Gli aspiranti al diploma di perfezionamento in studi storici dovranno frequentare i corsi e superare le prove in quattro insegnamenti scelti fra quelli speciali della Scuola e fra le discipline storiche della Facoltà di lettere e filosofia o di quella di giurisprudenza ».

Dopo il detto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 97. - Possono essere ammessi alla Scuola come aspiranti al diploma di perfezionamento in studi filologici i laureati in lettere o in filosofia. Gli aspiranti a detto diploma dovranno frequentare i corsi e superare le prove in quattro insegnamenti scelti fra le discipline filologiche e glottologiche della Facoltà di lettere e filosofia o fra quelle speciali della Scuola ».

Art. 99 (già 97). - È sostituito dal seguente:

« All'atto dell'iscrizione lo studente dichiara quale sezione della Scuola intende frequentare e presenta il suo piano di studi all'approvazione del Consiglio della Scuola ».

Art. 104 (già 103). - È sostituito dal seguente:

« Gli iscritti alla Scuola sono tenuti al pagamento delle tasse nella misura che segue:

immatricolazione . . . . . . . . . . L. 100

iscrizione . . . . . . . . . . . . . » 150

sopratassa esami di profitto . . . . » 50

sopratassa esame diploma . . . . . . » 50

tassa diploma . . . . . . . . . . . .» 200 »

Art. 105 (già 104). - Alla fine dell'articolo è aggiunta la parola « neurologia ».

Art. 106 (già 105). - È sostituito dal seguente:

« Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere sia scientifico, sia professionale.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. fisica;

2. chimica generale inorganica ed organica;

3. botanica;

4. zoologia ed anatomia comparata;

5. istologia ed embriologia;

6. anatomia umana (biennale);

7. fisiologia (biennale);

8. chimica biologica;

9. batteriologia;

10. patologia generale e fisiopatologia (biennale);

11. farmacologia;

12. anatomia patologica e tecnica delle autopsie (biennale);

13. anatomia chirurgica e corso di operazioni;

14. patologia speciale medica;

15. patologia speciale chirurgica;

16. clinica medica generale, semeiotica e terapia (triennale);

17. clinica chirurgica generale e semeiotica (triennale);

18. clinica delle malattie nervose e mentali;

19. clinica ostetrico-ginecologica;

20. clinica pediatrica;

21. clinica oculistica;

22. clinica dermosifilopatica;

23. igiene;

24. medicina legale e infortunistica;

25. odontoiatria;

26. radiologia;

27. otorinolaringoiatria;

28. malattie del lavoro;

29. ortopedia;

30. storia della medicina.

Per gl'insegnamenti, dei quali non è specificatamente indicata la durata, questa s'intende annuale ».

Art. 107 (già 106). - È soppresso il secondo comma.

Art. 108 (già 107). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: « e regolarmente frequentati i rispettivi corsi ».

Art. 110 (già 109). - Alla fine dell'articolo sono soppresse le parole: « e di due fra tre temi orali da lui indicati ».

Art. 114 (già 113). - I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente laureati in medicina e chirurgia, eccezion fatta per la Scuola d'igiene pubblica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica, in chimica e farmacia, in scienze naturali ed in medicina veterinaria, e per quella d'igiene scolastica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica e farmacia ».

II. Nell'ultimo comma sono soppresse le parole « salvo parere della Facoltà approvato dal Senato accademico ».

Art. 115 (già 114). - È sostituito dal seguente:

« I corsi di studio hanno durata variabile da una a cinque anni, secondo le Scuole.

Gl'insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente dimostrativo e con le modalità fissate dal Collegio dei professori delle singole Scuole.

È inoltre obbligatorio per tutti gli iscritti l'internato in un istituto o clinica della specialità per tutta la durata degli studi, a titolo di tirocinio pratico.

Il Consiglio della Scuola si assicurerà della regolare frequenza degli iscritti e non ammetterà agli esami coloro che non abbiano dato prova di sufficiente diligenza ».

Art. 117 (già 116). - Nel primo comma le parole «Il numero e la disciplina degli insegnamenti » sono sostituite con le parole « La disciplina degli insegnamenti e degli esami ».

Art. 118 (già 117). Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole « Essi devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 119 (già 118). - Le parole « gli iscritti che » sono sostituite con le parole « gli iscritti che, a giudizio del Direttore della Scuola, ».

Art. 124 (già 123). - Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente periodo:

« 11. Scuola di neurologia, che conferisce il diploma di specialista in neurologia ».

Art. 125 (già 124). - I. Dopo l'elenco degli insegnamenti della Scuola di pediatria è aggiunto il seguente periodo:

« Internato in clinica pediatrica per due anni con servizio effettivo di assistente volontario ».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunta la « Scuola di perfezionamento di neurologia » con il relativo programma:

« Scuola di neurologia

(durata del corso anni 3).

Anno I:

istologia normale e patologia del sistema;

anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;

semeiotica e diagnostica neuropatologica.

Anno II.

diagnostica radiologica delle malattie nervose;

oftalmologia in rapporto alle malattie nervose;

clinica delle malattie nervose.

Anno III:

diagnostica radiologica delle malattie nervose;

oftalmoscopia clinica (esercitazioni);

clinica delle malattie nervose.

Tutti gli insegnamenti hanno carattere dimostrativo.

Internato di tre anni nella clinica per le malattie nervose con servizio effettivo di assistente volontario ».

Art. 127 (già 126). - I. Le denominazioni degli insegnamenti di « petrologia e giacimenti minerari »; di « geografia fisica e fisica terrestre »; di « antropologia »; di « analisi algebrica »; di « geodesia teoretica »; di « statica grafica »; di cui ai numeri 8, 11, 17, 19, 25 e 34, sono modificate rispettivamente in quelle di « geochimica e patrologia »; di « geografia fisica »; di « antropologia ed etnologia »; di « analisi algebrica ed infinitesimale »; di « geodesia »; di « calcoli numerici e grafici ».

Queste denominazioni s'intendono sostituite in tutti i casi nei quali di dette discipline è fatta menzione nello statuto.

II. Sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

« 36. fisica terrestre;

37. fisica teorica;

38. cristallografia;

39. chimica analitica;

40. idrobiologia;

41. genetica;

42. istituzioni di analisi superiore;

43. istituzioni di geometria superiore;

44. algebra superiore;

45. astrofisica;

46. matematica attuariale e statistica matematica ».

Art. 133 (già 132). - Nel gruppo di materie per la laurea in scienze naturali la denominazione dell'insegnamento di « istologia ed embriologia generale » è modificata in quella di « istologia ed embriologia ».

Art. 135 (già 134). - È sostituito dal seguente;

« I laureati in matematica, qualora abbiano seguito il piano di studio proposto dalla Facoltà e purché abbiano frequentato per un anno il corso di fisica superiore, potranno conseguire la laurea in fisica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami sulle seguenti materie:

fisica superiore;

due corsi a scelta fra mineralogia, fisica applicata, geografia fisica e fisica terrestre con eventuali esercizi;

laboratorio di fisica;

laboratorio di chimica (semestrale).

I laureati in fisica potranno conseguire la laurea in matematica dopo un solo anno di studio, frequentando i corsi e superando gli esami nelle seguenti materie:

analisi superiore;

geometria superiore;

matematiche complementari;

due materie a scelta fra: astronomia, meccanica superiore, geodesia, calcolo delle probabilità, con applicazioni, qualora non siano già stati seguiti nella precedente carriera;

e frequentando altresì il Seminario matematico ».

Art. 149 (già 148). - Alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: « devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti addì 9 giugno 1933 - Anno XI.

Atti del Governo, registro 333, foglio 43. - Mancini.