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REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2060

Modifiche allo statuto della Regia università di Perugia. (032U2060)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  18-4-1933 al: 9-2-2011
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2802, e modificato con Regi decreti 20 settembre 1928, n. 2656, 25 ottobre 1928, n. 2831, 30 ottobre 1930, n. 1862, e 1° ottobre 1931, n. 1409;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 33. - All'insegnamento di «istituzioni di diritto privato», di cui al n. 8, è aggiunta l'indicazione «(biennale)».

Art. 43. - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali e in scienze economiche e commerciali non sono tenuti ad osservare tali precedenze».

Art. 48. - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia i primi quattro sono sostituiti dai sette seguenti, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

«1) fisica; 2) zoologia e anatomia comparata; 3) anatomia umana normale sistematica e istologia; 4) embriologia; 5) anatomia topografica; 6) chimica generale inorganica ed organica; 7) chimica biologica».

Art. 49. - È sostituito dal seguente:

«La durata dei singoli insegnamenti è di tre anni per i corsi di clinica medica e di clinica chirurgica; di due anni per i corsi di anatomia umana normale sistematica e istologia, di chimica generale organica ed inorganica, di fisiologia, di patologia generale, di anatomia e istologia patologica e di clinica ostestrica-ginecologica; di sei mesi per i corsi di odontoiatria, di otorinolaringoiatria e di chimica biologica: di un anno per tutti gli altri».

Art. 50. - Sono aggiunti i seguenti commi:

«Agli effetti di quanto sopra gli esami di anatomia una normale sistematica e istologia, di embriologia e di anatomia topografica vengono computati per un unico esame.

Agli stessi effetti due esami sostenuti su insegnamenti semestrali vengono computati per uno».

Art. 52. - È sostituito dal seguente:

«Gli studenti che non abbiano superato gli esami di anatomia umana normale sistematica e istologia, di anatomia topografica, di fisiologia e di patologia generale, non possono essere ammessi agli esami delle cliniche generali e speciali».

Art. 56. - Nell'elenco delle esercitazioni di laboratorio della Scuola di farmacia è inserita, col n. 1, quella di «preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca», modificandosi in conseguenza numerazione delle esercitazioni successive.

Art. 58. - L'ultimò comma è sostituito dal seguente:

«Gli studenti devono inoltre seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2 a 6 e 8 dell'art. 56.

È obbligatoria la frequenza alle esercitazioni di chimica organica ed alle preparazioni di chimica inorganica e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca».

Art. 64. - L'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Gli studenti inoltre devono seguire e superare l'esame nelle esercitazioni di cui ai numeri 2, 4 e 8 dell'art. 56. E obbligatoria la frequenza alle preparazioni di chimica inorganica, e saggi di chimica analitica qualitativa per via secca».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 'ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

ERCOLE.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 330, foglio 116. - MANCINI.