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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 2037

Conversione in legge del R. decreto legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume. (032U2037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1933 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume, con la seguente modificazione:

All'art. 2 del decreto, alle parole: « interesse del 6 per cento » sono sostituite le altre: « interesse del 5 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data- a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Acerbo

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.