stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1849

Riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari. (032U1849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  12-2-1933 al: 9-3-1950
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprietà può essere assoggettato a servitù nei modi previsti dalla presente legge.