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LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1723

Modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. (032U1723)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-1-1933 al: 15-12-2010
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Art. 1



L'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Gli affittacamere sono esclusi dagli obblighi di cui al presente decreto, ma non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ad una settimana, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici ed agli altri partecipanti allo spettacolo».