stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1701

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1932, 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura. (032U1701)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  10-1-1933 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura, con la seguente aggiunta:

Dopo l'art. 16 è introdotta la seguente aggiunta:

Disposizione transitoria.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dei podestà e sentito il Consiglio provinciale dell'economia corporativa interessato, di fissare per il corrente anno agrario e in ogni caso non oltre il termine massimo del 15 settembre 1933, il minimo di gradazione alcoolica per i vini destinati al consumo nei Comuni delle zone di produzione, ove non siano stati raggiunti per cause stagionali i limiti previsti all'art. 11 della presente legge; e di stabilire le norme per il controllo delle relative quantità poste in vendita per il consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Acerbo - De Francisci - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.