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LEGGE 15 dicembre 1932, n. 1581

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano. (032U1581)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-12-1932 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, lettera a), le parole: "contro garanzie di valori mobiliari", sono sostituite con le seguenti: "contro garanzia reale di valori mobiliari ed eventualmente anche contro altre garanzie reali e personali".
All'articolo 3, lettera a), le parole: "ad emettere titoli al portatore rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori azionari", sono sostituite dalle seguenti: "ad emettere titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati".
Il comma 1° dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"I titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori e le obbligazioni emesse dall'Istituto possono essere al nome o al portatore. Le obbligazioni sono rimborsabili, secondo il piano di ammortamento approvato dal Consiglio di amministrazione".
Il comma 3° dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Lo Stato garantisce agli Enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2. Per tale guisa, quando non vi sia utile, o quando, dopo effettuato l'accantonamento del 20 per cento a favore della riserva di cui al n. 1, gli utili netti non fossero sufficienti alla distribuzione del 5 per cento agli Enti partecipanti, la somma necessaria sarà anticipata dallo Stato, salvo rivalsa verso l'Istituto sull'eccedenza di utili contemplata nel n. 3, che venisse a risultare dai bilanci degli esercizi successivi".
Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
"Art. 7. - Sono applicabili all'Istituto mobiliare Italiano, rispetto agli immobili sui quali esistano ipoteche di primo grado a favore dell'Istituto medesimo, le norme stabilite per gli Istituti di credito fondiario negli articoli 18, 19, 20, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 70 e 71 del testo unico di legge approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646".
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.


MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.