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REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 819

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina. (032U0819)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-7-1932 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima, e sue successive modificazioni;
Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, sul reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento della Regia marina, modificato col Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 262, e col Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289;
Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere favorevole;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.