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REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 719

Approvazione del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare. (032U0719)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  1-7-1932 al: 19-7-1962
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge del 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme regolamentari per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, convertito nella legge del 25 dicembre 1928, n. 3041;
Visto il regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto del 10 agosto 1928, n. 2752;
Visto il R. decreto del 1° maggio 1932, n. 524, che dà esecuzione nel Regno alla Convenzione internazionale firmata a Londra il 5 luglio 1930 e relativa alla linea di massimo carico delle navi mercantili;
Ritenuta l'opportunità di modificare le norme contenute nel regolamento suddetto;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per gli affari esteri e per la giustizia e i culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'unito «Regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare», firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni, per gli affari esteri e per la giustizia e i culti.
Il regolamento suddetto entrerà in vigore il 1° luglio 1932 ed avrà applicazione nei termini e con le modalità in esso indicati.
È fatta eccezione per il Capitolo VII (Bordo libero, articoli 71 a 83) le cui disposizioni saranno obbligatorie dalla data in cui avrà applicazione nel Regno la Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico sulle navi mercantili, firmato a Londra il 5 luglio 1930, a sensi dell'art. 2 del R. decreto n. 524 del 1° maggio 1932, col quale alla convenzione stessa è stata data esecuzione. Sino alla data predetta rimarranno in vigore, salva la facoltà consentita dal secondo comma del citato art. 2 del R. decreto n. 524 del 1° maggio 1932, le disposizioni contenute nel Capitolo VII (Bordo libero, articoli 68 a 84) del regolamento approvato con R. decreto n. 2752 del 10 agosto 1928, che in tutte le altre parti è abrogato dalla data in cui entrerà in vigore l'unito regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Ciano - Grandi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 144. - Mancini.