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REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1932, n. 502

Modifiche al R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso. (032U0502)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 aprile 1933, n. 428 (in G.U. 18/05/1933, n. 116).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-6-1932 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;
Considerata la necessità urgente di apportare alcune modificazioni al predetto R. decreto 5 gennaio 1928, suggerite da esigenze inerenti alla organizzazione della Scuola ed all'intervento in essa di altri Ministeri interessati;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la marina, per l'educazione nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Gli articoli 1, 2, 4, 5 e 8 del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, sono modificati come appresso:

Art. 1


Art. 2. - L'ammissione ai corsi si effettua mediante concorsi, giusta le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, fra i diplomati capitani di lungo corso i quali abbiano raggiunta l'età di 18 anni e non superata quella di 26 alla data di chiusura del concorso e risultino inscritti nelle matricole di un Compartimento del Regno.
Art. 4, 2° comma. - Alla fine di esso gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico pratico ad opera di una Commissione nominata dal Ministro per le comunicazioni d'accordo con quello per l'educazione nazionale secondo le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 4, 5° comma. - Il certificato della prova lodevolmente compiuta sarà riconosciuto dal Ministero della marina titolo di preferenza per l'ammissione ai corsi per ufficiale di complemento.
Art. 5, 1° comma. - L'istruzione e lo svolgimento dei corsi di tirocinio per i capitani della marina mercantile saranno affidati ad una Società anonima costituita e diretta sotto il controllo del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - e regolata da un apposito statuto che dovrà essere approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con quelli dell'educazione nazionale, delle corporazioni, delle finanze e della marina.
Art. 8. - Il Ministro per le comunicazioni, intesi quelli per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per le finanze, emanerà un regolamento per l'applicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Mussolini - Ciano - Mosconi - Sirianni - Giuliano - Bottai.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 78. - Mancini.