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LEGGE 24 marzo 1932, n. 355

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche di attuazione. (032U0355)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1931, numero 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche della sua attuazione, con le seguenti modificazioni:
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati.
Il Governatorato provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone od opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco della proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.
Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi dal Governatorato preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.
La sistemazione definitiva della stazione di Roma-Termini è subordinata agli studi ulteriori, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e non darà luogo all'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, restando ferme al riguardo le disposizioni in vigore.
Frattanto l'Amministrazione predetta potrà prendere tutti i provvedimenti che le esigenze del traffico rendessero necessari nella attuale sede della stazione Termini.
I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del Governatorato di Roma a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.
La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.
L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, previo parere di una Commissione composta:
del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che la presiede;
di un consigliere di Stato designato dal Ministero dell'interno;
del direttore generale dell'Edilizia, viabilità e porti o di un suo delegato;
del direttore generale della Sanità o di un suo delegato;
del direttore generale delle Antichità e belle arti o di un suo delegato e di un membro del Consiglio superiore delle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;
di tre membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, designati dal Ministro per i lavori pubblici;
di un funzionario dell'Amministrazione ferroviaria, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle comunicazioni;
di due rappresentanti del Governatorato di Roma;
di tre esperti: un ingegnere, un architetto ed un artista, nominati dal Ministro per i lavori pubblici, ciascuno su terna proposta della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.
Col provvedimento che approva il piano particolareggiato di ciascuna zona sarà deciso sulle osservazioni od opposizioni eventualmente presentate.
Con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere della Commissione di cui al presente articolo, il Governatore di Roma potrà essere autorizzato a modificare i piani particolareggiati, anche dopo l'avvenuta pubblicazione, sempre che le varianti introdotte non modifichino il piano delle espropriazioni già approvato.
L'art. 4 è sostituito dal seguente:
L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore di edifici o di aree non destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione del presente decreto, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.
Tuttavia, qualora nel periodo di validità del piano regolatore di massima lo Stato addivenisse ad una generale revisione e modificazione degli imponibili catastali, l'imponibile base sarà quello risultante alla data dell'avvenuta revisione.
L'indennità di espropriazione delle aree destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico dovrà ragguagliarsi al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità.
La disposizione del comma precedente non si applica alle aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909, le quali, secondo il piano medesimo, non erano destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico. L'indennità di espropriazione di tali aree è determinata secondo la disposizione della prima parte di questo articolo.
L'art. 6 è sostituito dal seguente:
Per la costruzione delle vie e piazze in aree non comprese nel piano regolatore del 1909, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette vie e piazze dovrà cedere gratuitamente al Governatorato il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario, fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10.
L'obbligo della cessione gratuita, a termini della precedente disposizione, viene meno quando della restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
Il Governatorato di Roma è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal piano regolatore edilizio e di ampliamento un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore con detrazione del valore delle aree eventualmente cedute a norma dell'articolo precedente.
Tale contributo sarà però ridotto al 30 per cento dell'aumento effettivo di valore per le aree comprese nel perimetro del piano regolatore del 1909.
La riscossione sarà fatta con le norme di cui al titolo secondo, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
È concessa ai contribuenti la facoltà di rinviare il pagamento del contributo di miglioria all'atto del trapasso di proprietà in caso di vendita; ma il pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato per intero e maggiorato dall'interesse legale, prima della scadenza del decennio.
Il Governatorato di Roma nei casi di cui al comma precedente è autorizzato ad accendere ipoteca legale privilegiata con esenzione della tassa relativa.
È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di questo articolo.
L'art. 8 è sostituito dal seguente:
Il Governatorato di Roma è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni per l'esecuzione di opere pubbliche da indicarsi nei piani particolareggiati anche i beni attigui alle aree destinate ad uso pubblico, l'occupazione dei quali beni giovi ad integrare la finalità dell'opera e a soddisfare le prevedibili esigenze future.
Prima di procedere alla espropriazione delle dette zone dovrà però il Governatorato farne notifica ai proprietari degli immobili e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà (singolarmente se proprietari dell'intera zona da sistemarsi, o riuniti in consorzio) secondo le norme estetiche ed edilizie che il Governatorato stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle prescrizioni del regolamento edilizio.
Il 2° comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
Con decreto Reale, promosso dal Ministro per i lavori pubblici, il Governatorato di Roma sarà autorizzato a procedere alla espropriazione delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato, purché tale approvazione avvenga entro i cinque anni successivi alla occupazione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Di Crollalanza.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.