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REGIO DECRETO 31 dicembre 1931, n. 1844

Proroga del termine per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti. (031U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-4-1932 al: 9-10-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Visto l'art. 83 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262;
Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e coi Ministri per gli affari esteri e per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È prorogato al 30 giugno 1934 il termine indicato nell'articolo 83 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, per il compimento delle operazioni relative alla chiusura delle gestioni degli ex Economati generali dei benefici vacanti.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Rocco - Mosconi
- Grandi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 145. - Mancini.