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REGIO DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1932, n. 43

Norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. (032U0043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 marzo 1932, n. 300 (in G.U. 16/04/1932, n. 89).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1932 al: 29-11-1980
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, con il quale si stabiliva di approvare con Regio decreto un regolamento per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie pubbliche;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), che approva il regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate;
Visto il R. decreto 8 gennaio 1899, n. 4, che approva la 1ª appendice al regolamento suddetto relativa alla trazione elettrica dei convogli;
Visto il R. decreto 22 marzo 1900, n. 143, che approva la 2ª appendice al regolamento suddetto relativa all'esercizio di ferrovie a regime economico;
Visti i Regi decreti 7 novembre 1920, n. 1608, 13 gennaio 1924, n. 46, 29 luglio 1928, n. 1867, 9 agosto 1929, n. 1694, con i quali vengono apportate modificazioni al succitato regolamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687;
Ritenuta la necessità e la urgenza assoluta che le norme riguardanti la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie siano emanate dal Ministro per le comunicazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Spetta al Ministro per le comunicazioni la facoltà di emanare, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, le norme da osservarsi sulle ferrovie medesime in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio, anche a modificazione di quanto è prescritto dal regolamento approvato col R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie 2ª), dalle relative appendici e successive varianti, salvo per quanto concerne la materia penale.