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REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1801

Modifiche allo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino. (031U1801)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  26-2-1932 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1972;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche del Regio istituto predetto;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Torino, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1972, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 2. - I. È soppresso l'insegnamento di «zoologia generale e parassitologia» di cui al n. 1.
II. Le denominazioni degl'insegnamenti di «botanica applicata alla zooiatria», e di «patologia generale ed anatomia patologica (ispezioni delle carni) (biennale)», di cui ai nn. 4 e 9, sono modificate rispettivamente in quelle di «botanica bromatologica veterinaria» e di «patologia generale ed anatomia patologica (biennale)».
III. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti col numero per ciascuno segnato:
«1. Biologia generale;
17. Igiene generale sperimentale veterinaria ed ispezione delle carni;
18. Zooeconomia;
19. Parassitologia e profilassi delle malattie da infestione del bestiame».
IV. È aggiunto il seguente comma:
«I corsi di cui ai numeri 18 e 19 non portano l'obbligo di esame, però gli studenti hanno facoltà di sostenerlo prima di presentarsi all'esame di laurea».
Art. 8. - L'ultimo comma è sostituito col seguente:
«In ogni caso, per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve essere in possesso del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione negli Istituti superiori di medicina veterinaria, deve avere percorso almeno 4 anni di studio e superato tutti gli esami prescritti dal presente statuto anche se provvisto di titolo accademico conseguito all'estero. Il titolo di studi medi dev'essere stato conseguito tant'anni prima quanto sono quelli pei quali si concede l'abbreviazione».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 317, foglio 13. - Mancini.