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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1436

Modifiche allo statuto della Regia università di Padova. (031U1436)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2226, 31 ottobre 1929, n. 2480, e 30 ottobre 1930, n. 1915;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopracitati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 14. - Il primo comma è così modificato:
«Per il passaggio degli studenti da una ad altra Facoltà o Scuola provvede di volta in volta il Rettore, udito il Consiglio della Facoltà o Scuola alla quale è chiesto il passaggio».
Art. 17. - All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, col n. 24, il «Diritto marittimo».
Art. 23. - È sostituito col seguente:
«L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su tema approvato dal professore della materia, e nella discussione orale di due fra tre temi liberamente scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. La materia della dissertazione e quella dei temi orali debbono essere comprese tra gli insegnamenti della Facoltà.
Il termine per la presentazione della dissertazione e dei temi orali è fissato dal preside per ciascuna sessione».
Dopo l'art. 42 è aggiunto il seguente:
«Art. 43. - La Scuola di perfezionamento in statistica funziona come Scuola di statistica a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372, e del regolamento esecutivo approvato con ordinanza 17 gennaio 1928-VI del Ministro per la pubblica istruzione».
Per effetto dell'aggiunzione del predetto articolo è modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.
Art. 48 (già 47). - Sono soppresse le parole: «e, secondo l'ordine che si propone, è diviso in due bienni».
Art. 105 (già 104). - La durata dell'insegnamento di batteriologia, di cui al n. 9, è ridotta da «annuale» a «semestrale».
Art. 113 (già 112). - Il primo comma è modificato nel seguente modo:
«Alle Scuole di perfezionamento possono iscriversi solamente laureati in medicina e chirurgia, eccezion fatta per la Scuola d'igiene pubblica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica, in chimica e farmacia ed in medicina veterinaria, e per quella d'igiene scolastica, alla quale possono iscriversi anche i laureati in chimica e farmacia».
Art. 117 (già 116). - All'ultimo comma sono aggiunte le parole «udito il Senato accademico».
Art. 131 (già 130):
I) Nel primo comma alla parola «consigliate» sono sostituite le parole «prescritte, a norma del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977».
II) Nell'elenco delle materie è soppresso l'insegnamento di «statica grafica (semestrale)».
Sono soppressi gli articoli da 153 (già 152) a 164 (già 163) concernenti la Scuola di farmacia e sono sostituiti con le seguenti nuove disposizioni:
«Art. 153. - La Scuola conferisce:
a) il diploma in farmacia;
b) la laurea in chimica e farmacia;
c) la laurea in farmacia.
Art. 154. - Gl' insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1. Chimica generale ed inorganica (corso della Facoltà di scienze);
2. Chimica organica;
3. Matematica per chimici e naturalisti (corso della Facoltà di scienze);
4. Chimica fisica (corso della Facoltà di scienze);
5. Fisica sperimentale (corso della Facoltà di scienze);
6. Fisica (corso della Facoltà di medicina);
7. Mineralogia (corso della Facoltà di scienze);
8. Botanica (corso della Facoltà di scienze);
9. Zoologia e anatomia comparata (corso della Facoltà di medicina);
10. Fisiologia umana (corso della Facoltà di scienze);
11. Chimica fisiologica (corso della Facoltà di medicina);
12. Anatomia umana (corso della Facoltà di scienze);
13. Chimica farmaceutica e tossicologica;
14. Chimica bromatologica;
15. Farmacologia e farmacognosia;
16. Igiene (corso della Facoltà di medicina);
17. Tecnica farmaceutica.
Art. 155. - Gl'insegnamenti vengono impartiti mediante lezioni orali, possibilmente anche con dimostrazioni ed esperimenti, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori, secondo le modalità fissate dal Consiglio della scuola. Gli esercizi che formano parte integrante del corso sono obbligatori per gli studenti che vi sono iscritti.
La Scuola potrà, quando ritenga opportuno, abbinare temporaneamente alcune materie d'insegnamento: ciò sarà indicato nel manifesto annuale.
Art. 156. - Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia seguito almeno tre insegnamenti; valgono, a questo fine, le esercitazioni elencate agli articoli 157, 158, 159.
Art. 157. - Il diploma in farmacia si consegue in quattro anni compreso l'anno di pratica.
Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purché prenda iscrizione ad almeno otto corsi, scelti fra gl'insegnamenti elencati nell'art. 154, e superi i relativi esami. Nel computo delle materie di esame deve entrare o solo il n. 5 o solo il n 6 dell'art.
154.
Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per le esercitazioni di analisi chimica, chimica farmaceutica, tecnica farmaceutica e bromatologica, da compiersi in due anni nel laboratorio di chimica farmaceutica.
Art. 158. - La laurea in chimica e farmacia si consegue in 5 anni, compreso l'anno di pratica.
Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purché prenda iscrizione a 15 corsi almeno, scelti fra quelli elencati nell'art. 154 (escluso il n. 6) e fra altri corsi delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami.
Egli deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi quantitativa, e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame costituito da una prova pratica con relazione scritta ed una discussione orale. La prova di analisi qualitativa deve precedere quella di analisi quantitativa, e questa quella di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.
Art. 159. - La laurea in farmacia si consegue in quattro anni, compreso l'anno di pratica.
Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate, purché prenda iscrizione ad almeno 12 corsi scelti fra quelli elencati all'art. 154 e fra gli altri corsi che saranno annualmente indicati nel manifesto della Scuola, e superi i relativi esami.
Nel computo delle materie d'esame deve entrare solo il n. 5 o solo il n. 6 dell'art. 154.
Lo studente deve inoltre seguire per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi chimica qualitativa, uno di analisi quantitativa e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica. Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una discussione orale; la prova di qualitativa deve precedere quella di quantitativa, e questa quella di chimica farmaceutica e tossicologica.
Art. 160. - Nell'ultimo biennio gli aspiranti al diploma di farmacia e alle lauree in chimica e farmacia ed in farmacia debbono esercitarsi nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco di quelle autorizzate per l'Università di Padova.
All'inizio del periodo di pratica lo studente deve notificare alla segreteria dell'Università la farmacia scelta a tale scopo.
Il tempo complessivo della pratica farmaceutica è di dodici mesi; ciò deve risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia presso la quale lo studente ha esercitato la pratica.
La Scuola si riserva d'indicare nel manifesto annuale le modalità di controllo della pratica farmaceutica, in armonia con gli accordi presi coll'Ordine ed il Sindacato dei farmacisti.
Art. 161. - I diplomati in farmacia e i laureati in chimica sono ammessi al quarto anno del corso di laurea in farmacia semprechè siano forniti del titolo di studi medi prescritto.
Art. 162. - Al termine di ogni corso corredato da esercizi i professori possono accertarsi del profitto di questi mediante colloqui e prove. I giudizi sono comunicati ai presidenti delle commissioni degli esami corrispondenti.
Art. 163. - Gli esami speciali così per il corso di diploma che per quelli di laurea si sostengono per singole materie, salvo che la scuola disponga altrimenti.
rt. 164. - L'esame di diploma viene sostenuto alla fine del quarto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:
a) prova di analisi qualitativa;
b) preparazione di un prodotto farmaceutico;
e) identificazione e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;
d) discussione orale delle prove precedenti;
e) riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali; lettura, critica e valutazione di ricette; interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria in quanto essa ha attinenza colla farmacia.
Art. 165. - L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del quinto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:
a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
e) prova di ricerca tossicologica.
Di queste prove il candidato deve rendere conto in una relazione scritta;
f) dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La tesi scelta dovrà essere accettata dal professore della materia, il quale potrà, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possegga le nozioni e le attitudini fondamentali per lo svolgimento del tema stesso.
La dissertazione dovrà essere depositata nella segreteria universitaria almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;
g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;
h) come alla lettera e) dell'art. 164.
Art. 166. - L'esame di laurea in farmacia viene sostenuto alla fine del quarto anno di corso e consiste nelle stesse prove elencate all'art. 165.
Art. 167. - La commissione per gli esami di diploma è costituita da 7 membri, fra i quali di regola cinque professori della Scuola, un libero docente e un farmacista.
La commissione per gli esami di laurea in chimica e farmacia ed in farmacia è costituita di undici membri, fra i quali, di regola, 7 professori della Scuola, due liberi docenti e due farmacisti».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 314, foglio 122. - Mancini.