stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1379

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (031U1379)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-12-1931 al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, e 30 ottobre 1930, n. 1844;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 18. - Il terzo comma è così modificato:

«Tanto per le lezioni che per le esercitazioni occorrerà la firma di frequenza, rilasciata dal professore titolare sul libretto d'iscrizione, che dovrà essergli presentato personalmente dallo studente».

Art. 84. - Nel secondo comma, dopo le parole « L'esame di laurea » è inserita la frase « fermo il disposto dell'articolo 25>>.

Art. 86.- È aggiunto il seguente comma:

«Gl'iscritti già in possesso di una certa esperienza clinica, documentata sopratutto dai posti occupati, possono, secondo il parere della Facoltà medico-chirurgica, ottenere un'abbreviazione di corso: devono però presentarsi a tutti gli esami ed averli superati per essere ammessi a conseguire il diploma».

Art. 87. - Sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'indicazione dell'insegnamento di «Batteriologia in rapporto con l'ostetricia e la ginecologia» è rettificata in «Batteriologia in rapporto con l'ostetricia e con la ginecologia»;

b) dopo l'insegnamento di «Ostetricia legale e sociale» sono inseriti quelli di:

«Malattie oculari del neonato di origine ostetrica»;

«Allattamento».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registralo alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 314, foglio 66. - Mancini.