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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1371

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (031U1371)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pe la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Genova, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Art. 94. - Dopo il 1° comma è inserito il seguente:
«Il diploma che viene rilasciato in seguito all'esame di diritto alla qualifica di specialista in medicina legale e nelle assicurazioni sociali, a norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909».

L'ultimo

comma è completato con la seguente disposizione: «Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facoltà di medicina e chirurgia».

Art. 1

Art. 101. - Sono soppresse le parole: «firmato dal Preside della Facoltà».

Art. 120. - Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la denominazione dell'insegnamento di «Anatomia fisiologia comparate», di cui al n. 8, è sostituita con quello di: «Anatomia comparata»;

b) la denominazione dell'insegnamento di «Anatomia umana e fisiologia sperimentale», di cui al n. 33, è sostituita con quella di «Anatomia e fisiologia umana per naturalisti»;

c) all'elenco degl'insegnamenti è aggiunto, col n. 49 quello di «Fisica teorica».

Art. 122. - È sostituito con il seguente:

«Lo studente è libero di modificare i piani di studio consigliati, sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 e 3 (esame unico),

9 a 19, 36 e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica;

per la laurea in fisica - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 4, 9 a 19, 20 (biennale), 21, 28, 32, 36 e 38 e inoltre frequenti per un biennio il laboratorio di fisica, sostenendone il relativo esame pratico, e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea in chimica - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41 e la chimica farmaceutica e tossicologica (della Scuola di Farmacia) e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica, sostenendone il relativo esame pratico, e per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa);

per la laurea in scienze naturali - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 8, 22, 26, 32, 33, 40, 41, 44 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per un anno ciascuno dei laboratori di fisica e di chimica, per due anni uno dei laboratori di scienze naturali, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, gli altri quattro laboratori di scienze naturali, superando, nel secondo biennio, due esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche e l'altro su quelle abiologiche;

per la laurea in chimica tecnica - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 45, 46 e 48 e la tecnologia meccanica (della Scuola l'ingegneria) o anche fra quelle altre che la Facoltà segnali doversi frequentare presso la R. Scuola d'ingegneria, ed inoltre frequenti per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa), per un anno il laboratorio di fisica ed uno a scelta dei laboratori speciali sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico;

per la laurea mista in scienze fisiche e matematiche - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), l, 3, 9 a 18, 19 (biennale), 20 e 36 e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di fisica sostenendo il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;

per la laurea mista in scienze naturali e chimiche - prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 (biennale), 2 a 8, 21, 22, 30, 32, 33, 39 a 41 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di chimica superando una prova di analisi qualitativa, per un anno il laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, ciascuno dei cinque laboratori di scienze naturali, superando nel secondo biennio una prova pratica o sulle materie biologiche o su quelle abiologiche (a scelta) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 314, foglio 58. - Mancini.