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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1329

Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. (031U1329)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  27-11-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della R. Università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1



Dopo l'art. 35 è soppressa la «Scuola di applicazione giuridico-criminale (seminario)», di cui agli articoli 36 a 39, ed è inserita allo stesso posto la «Scuola di perfezionamento in diritto penale» con il seguente programma che occupa gli articoli dal 36 al 43:

«Art. 36. - La Scuola di perfezionamento in diritto penale ha lo scopo di avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto e della procedura penale e di addestrarli nella teoria e nella pratica del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie.

Possono ad essa iscriversi i laureati in giurisprudenza in qualsiasi Università del Regno o estera.

La Scuola funziona anche come seminario, per le esercitazioni pratiche di diritto e procedura penale, per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, iscritti al corso ufficiale, e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza.

Previa deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, possono iscriversi al seminario anche gli studenti in legge, iscritti in altra Facoltà del Regno, i laureati in medicina e chirurgia, in filosofia e in scienze sociali e politiche, gli studenti in medicina e chirurgia, in filosofia e in scienze sociali e politiche, iscritti a un corso, ufficiale o pareggiato, di diritto e procedura penale, presso la Facoltà giuridica della R. Università di Roma.

Art. 37. - La Scuola comprende i seguenti tre gruppi di insegnamenti generali:

I Gruppo giuridico:

1° Filosofia del diritto penale;

2° Politica criminale (preventiva e repressiva) e riforme del diritto vigente. Esercitazioni di pratica legislativa penale;

3° Esercitazioni scientifiche di diritto penale;

4° Esercitazioni scientifiche di diritto processuale penale;

5° Diritto penitenziario;

6° Diritto di polizia (polizia di sicurezza) e legislazione criminale preventiva;

7° Esercitazioni pratiche di diritto penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi;

8° Esercitazioni pratiche di diritto processuale penale (seminario). Esame di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi.

II Gruppo sociologico:

1° Sociologia criminale e penale;

2° Statistica criminale e penale.

III Gruppo biologico:

1° Antropologia criminale;

2° Psicologia criminale e giudiziaria;

3° Psicopatologia criminale.

Al gruppo giuridico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1° Diritto penale romano;

2° Storia del diritto penale italiano;

3° Diritto penale canonico (storico e vigente);

4° Diritto penale comparato;

5° Diritto penale militare;

6° Diritto penale marittimo;

7° Diritto penale commerciale;

8° Diritto penale industriale;

9° Diritto penale amministrativo (particolarmente diritto penale di polizia);

10° Diritto penale finanziario;

11° Diritto penale dell'emigrazione;

12° Diritto penale del lavoro;

13° Diritto penale coloniale;

14° Diritto penale internazionale;

15° Diritto penale disciplinare;

16° Diritto penale della stampa.

Al Gruppo sociologico possono essere annessi i seguenti insegnamenti speciali:

1° Tecnica e pratica della polizia e dell'istruttoria giudiziaria;
2° Tecnica e pratica penitenziaria.

Al gruppo biologico può essere annesso l'insegnamento speciale della «medicina legale applicata al diritto penale».

Il direttore della Scuola indicherà di anno in anno, nel manifesto degli studi, gl'insegnamenti speciali dei vari gruppi che saranno tenuti nell'anno.

Su proposta del direttore, e con deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola, potranno essere aggiunti, a quelli elencati nel presente articolo, altri insegnamenti speciali.

Art. 38. - Il corso della Scuola è della durata di due anni e conduce al conferimento di un «Diploma di perfezionamento in diritto penale».

Tuttavia il Consiglio direttivo della Scuola può concedere un'abbreviazione, fino ad un limite minimo di un anno di frequenza al corso di perfezionamento, a quegl'iscritti, laureati in legge al tempo della iscrizione alla Scuola, che siano forniti di titoli adeguati e abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto.

Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Il Consiglio direttivo può, altresì, istituire, d'intesa con le rispettive Amministrazioni pubbliche, corsi speciali accelerati per funzionari e impiegati da esse dipendenti, che debbano dar prova di aver compiuto studi di perfezionamento in diritto penale.

Art. 39. - Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno per singoli gruppi d'insegnamenti. Sono ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni di ciascun insegnamento.

Art. 40. - L'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento in diritto penale consiste nella discussione di una dissertazione scritta, originale, su tema attinente ad uno degl'insegnamenti del gruppo giuridico, tenuto durante il biennio, e di due tesi orali su argomenti attinenti ad insegnamenti di altro gruppo.

Il tema della dissertazione scritta dovrà essere tempestivamente presentato al direttore della Scuola per l'approvazione.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali dovranno essere presentati in segreteria almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione di esami.

I laureati non possono presentare, come dissertazione scritta, la loro tesi di laurea, anche se, trattandosi di stranieri, venga tradotta in italiano. A tal fine, per essere ammessi agli esami, dovranno presentare regolare certificato, attestante la materia ed il tema della dissertazione di laurea.

Il Consiglio direttivo della Scuola, su proposta del direttore, delibererà quali delle dissertazioni siano da dichiarare meritevoli di stampa.

Art. 41. - Il Consiglio direttivo della Scuola è costituito dai professori ufficiali che tengono insegnamenti compresi fra gl'insegnamenti generali della Scuola.

Direttore della Scuola è il professore ufficiale di diritto e procedura penale presso la Facoltà di giurisprudenza.

Art. 42. - Alla Scuola è annesso un gabinetto scientifico con relativa biblioteca specializzata.

Art. 43. - La tassa d'iscrizione annua è di L.100; la tassa di diploma di perfezionamento è di L.100».

Per effetto dell'inserzione della Scuola di perfezionamento in diritto penale e delle aggiunte, che saranno successivamente disposte, è modificata la numerazione degli articoli 40 e seguenti e dei loro riferimenti.

Art. 62 (già 58). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze politiche sono apportate le seguenti modifiche:

I - Le denominazioni degl'insegnamenti di «scienza bancaria» e di «scienza dell'amministrazione (biennale)», di cui ai nn. 16 e 21, sono modificate, rispettivamente, in quelle di «tecnica bancaria» e di «diritto amministrativo».

II - Sono istituiti i seguenti due insegnamenti:

«35 esplorazioni geografiche italiane;

«36 storia e politica navale».

Art. 66 (già 62). - Nel secondo comma, fra gli esami che debbono essere sostenuti prima del «diritto pubblico comparato» è soppresso quello di «filosofia del diritto».

Art. 79 (già 75). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono apportate le seguenti modifiche:

I - Sono soppressi gl'insegnamenti di «linguistica neolatina» e di «storia greca» di cui ai nn. 22 e 42.

II - Sono istituiti gl'insegnamenti di:

«22 storia della lingua italiana;

42 storia antica;

51 lingua e letteratura neo-greca;

52 archeologia dell'Africa romana;

53 etica».

Art. 84 (già 80).

I - Nel secondo comma, lettera a), le parole «di cui alla lettera c)» sono sostituite con le parole «di cui alla lettera b)».

II - Nella lettera b) le parole «di cui alla lettera d)» sono sostituite con le parole «di cui alla lettera c)».

III - L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Lo studente può passare ad altra Scuola soltanto col consenso della Facoltà in base a domanda motivata».

Art. 85 (già 81). - Nel primo comma le parole «ammesso all'esame di laurea» sono sostituite con le parole «ammesso all'esame di laurea in lettere».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 86. - Conseguiranno la laurea in filosofia:

1° gl' iscritti alla Scuola di filosofia;

2° gli studenti di altre Scuole della Facoltà, i quali a principio del loro quarto anno di corso ne presentino domanda e soddisfino alle seguenti condizioni:

a) abbiano superato le prove orali in uno dei gruppi della Scuola di filosofia e, in luogo della prova scritta della Scuola nella quale presero iscrizione, sostengano una prova scritta di argomento filosofico;

b) sostengano la tesi di laurea in una disciplina, il cui carattere filosofico sia riconosciuto dal Consiglio della Scuola».

Art. 99 (già 94). - Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione classica del seminario storico-geografico, sono apportate le seguenti modifiche:

1° è soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito il nuovo insegnamento di «storia antica».

2° è aggiunto, col n. 14, l'insegnamento di «archeologia dell'Africa romana».

Art. 100 (già 95). - Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione medioevale e moderna del seminario di cui all'articolo precedente, è aggiunto, col n. 15, l'insegnamento di «filologia bizantina».

Art. 101 (già 96). - Nell'elenco degl'insegnamenti, che si impartiscono nella sezione orientale del seminario predetto, è soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al n. 1, ed è inserito allo stesso posto il nuovo insegnamento di «storia antica».

Art. 103 (già 98). - Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia classica sono aggiunti i seguenti:

«5° lingua e letteratura neo-greca;

«6° letteratura latina del medioevo».

Art. 106 (già 101). - Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia moderna è soppresso l'insegnamento di «linguistica neolatina», di cui al n. 8, e sono aggiunti i seguenti:

«8 storia della lingua italiana;

9 lingua e letteratura neo-greca».

Art. 130 (già 125). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia antica sono apportate le seguenti modifiche:

1° è soppresso l'insegnamento di «storia greca», di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito il nuovo insegnamento di «storia antica»;

2° sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

«17 archeologia dell'Africa romana;

18 topografia romana;

19 etruscologia e archeologia italica».

Art. 154 (già 149). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di studi storico-religiosi è soppresso quello di «storia della filosofia moderna», di cui al n. 12, ed è inserito allo stesso posto l'insegnamento di «storia della filosofia medioevale».

Art. 166 (già 161). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di filosofia è aggiunto, col n. 12, quello di «etica».

Dopo l'art. 169 (già 164), nell'allegato A all'art. 85 (già 81) è soppressa la prova scritta di «storia greca» per il seminario «storico-geografico-sezione classica» ed è istituita, in sua vece, la prova di «storia antica».

Art. 171 (già 166). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta, col n. 36, quella di «clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali».

Art. 260 (già 255). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto, col n. 56, l'insegnamento di «biologia applicata».

Art. 266 (già 261). - Il terzo capoverso è sostituito con il seguente:

«per la laurea in chimica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 260 ai nn. da 6 a 10, da 14 a 17, 29, da 31 a 36, 38, 47 e 55 e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica o sperimentale».

Art. 305 (già 300). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono apportate le seguenti modifiche:

I - La denominazione dell'insegnamento di «igiene pratica (con esercitazioni)», di cui al n. 6, è modificata in quella di «igiene e polizia medica»;

II - Sono soppressi gl'insegnamenti di «fisiologia vegetale » e di «batteriologia», di cui ai nn. 16 e 17, ed in conseguenza è modificata la numerazione dei successivi.

III - Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

«19 fisiologia generale;

20 biochimica».

Art. 308 (già 303). - Nel primo comma le parole «scelte fra quelle elencate nell'articolo 300 » sono sostituite con le parole «scelte fra quelle elencate nell'articolo 305 ai numeri da l a 3 e da 5 a 20».

Art. 310 (già 305). - È soppresso il secondo comma.

Art. 312 (già 307). - Le parole «in almeno 7 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 300» sono sostituite con le parole «in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 305 ai nn. 1, 2, da 4 a 6, 10 e da 16 a 20».

Art. 315 (già 310). - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«i laureati in chimica pura, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 4° anno purché comprovino di aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e i relativi esercizi; i laureati in chimica industriale e in agraria (purché muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni avanti) sono ammessi al 3° anno; i laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia e in ingegneria civile e industriale al 2° anno; i diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1931 - Anno X

Atti del Governo, registro 314, foglio 16. - Mancini.