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LEGGE 12 giugno 1931, n. 924

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). (031U0924)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2014)
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Testo in vigore dal:  21-8-1931 al: 26-7-1941
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Art. 1



La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli Istituti e Laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

Gli esperimenti, che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in veterinaria ed in scienze naturali, e dagli studenti di quelle Facoltà, che abbiano compiuto il primo triennio del corso di medicina e chirurgia, o il primo biennio del corso di scienze naturali o di veterinaria, con il consenso della Direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli Istituti e Laboratori scientifici.

Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza, il Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal Ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata da motivato parere del direttore dell'Istituto dove gli esperimenti dovranno essere eseguiti.