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REGIO DECRETO 21 maggio 1931, n. 880

Modifiche allo statuto della Fondazione scolastica «Cacciavillani» in Crespadoro. (031U0880)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  31-7-1931 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 gennaio 1910, n. III (parte supplementare), con il quale fu eretto in ente morale il legaro «Cacciavillani» in Crespadoro e venne approvato il relativo statuto;
Veduta la deliberazione 20 novembre 1930, con la quale il podestà di Crespadoro propone che siano introdotte alcune modificazioni nel suddetto statuto;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Agli articoli 2, 6 e 7 dello statuto del legato «Cacciavillani» in Crespadoro, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1910, n. III (parte supplementare) sono rispettivamente sostituiti i seguenti:
«Art. 2. - La fondazione «Cacciavillani» ha lo scopo di sussidiare annualmente con una o più borse di studio, fino al compimento degli studi liceali ed universitari a cui intendono avviarsi, giovani nati nel comune di Crespadoro od appartenenti a famiglie oriunde di Crespadoro ed aventi ivi domicilio legale, i quali dimostrino di essere d'ingegno distinto, di principi onesti e buoni cittadini. Le borse sono di L. 1000 ciascuna.
«A parità, di condizioni relative al merito e alla condotta, saranno preferiti i giovani della frazione Marana, di famiglia meno agiata, tenendosi sempre presente il disposto dell'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n.6.
«Art. 6. - Ogni concorrente deve presentare istanza al Municipio su carta bollata di L. 3, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita, e, per gli aspiranti non nati nel comune di Crespadoro, documento comprovante che la famiglia è oriunda di Crespadoro e ivi domiciliata legalmente.
«In detti documenti deve essere fatta designazione speciale per coloro che appartengono alla frazione di Marana;
b) certificato degli studi percorsi che abiliti il concorrente ad inscriversi al liceo o alle università del Regno, corredato dallo stato delle classificazioni ottenute nelle singole materie d'esame rilasciato dalla competente autorità scolastica;
c) attestato di buona condotta rilasciato dal podestà;
d) certificati comprovanti lo stato economico della famiglia;
e) eventuali documenti da cui risultino le condizioni di preferenza, ai sensi dell'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6.
«Art. 7. - Il conferimento della borsa o delle borse di studio è affidato al podestà di Crespadoro, e dovrà, essere approvato dalla Giunta per l'istruzione media del Veneto; a tal uopo il podestà trasmetterà al R. Provveditore agli studi, insieme con la propria deliberazione in triplice copia, le istanze con i documenti prodotti dai concorrenti.
«La borsa o le borse di studio dovranno essere conferite entro il mese di settembre di ogni anno».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 310, foglio 41. - Ferzi.