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LEGGE 12 giugno 1931, n. 877

Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra. (031U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-7-1931 al: 3-6-1935
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Art. 1



Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari.
Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra.
Al commissario è affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di militari italiani.